In base ad un’ interrogazione sottoposta ai Responsabili dell’Agenzia delle Entrate riguardo l’art. 7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 marzo scorso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia e disponibile al seguente link, i Comuni che gestiscono casette d’acqua non sono tenuti a rilevare e trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le disposizioni definite per tutti gli altri soggetti IVA (Gestori).
Essi lo faranno secondo regole definite con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle convenzioni di cooperazione informatica sottoscritte tra i due enti.

A questo proposito si stanno attualmente definendo tali regole tecniche che verranno in futuro comunicate ai Comuni: da quel momento, tali enti assolveranno all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.Lgs. n. 127/15.