Sono state sbloccate le risorse finanziarie destinate ai datori di lavoro del settore privato che regolamentano nuove misure di conciliazione vita-lavoro a favore dei dipendenti tramite contrattazione collettiva aziendale: è stato infatti adottato il decreto che definisce i criteri per l’accesso al beneficio e le modalità di fruizione da parte dei datori di lavoro.

I beneficiari di queste risorse, sotto forma di sgravi contributivi, sono i datori di lavoro del settore privato.

Per poter accedere al beneficio occorre sottoscrivere contratti collettivi aziendali, anche con il recepimento di contratti collettivi territoriali.

Per dare luogo allo sgravio, i contratti collettivi devono stabilire misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto sia dai CCNL di riferimento sia dalle disposizioni normative vigenti.

Peraltro, il beneficio è riconosciuto anche qualora abbiano stabilito l’estensione o l’integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.

Per poter essere ammessi al beneficio occorre che, in questi contratti, siano individuate, quali misure di conciliazione innovative, migliorative e integrative, un numero minimo di due misure tra quelle riportate in dettaglio nell’art. 3 del decreto, di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B).  In particolare:

  • A) Area di intervento genitorialità

– estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;

– estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;

– previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;

– percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;

– buoni per l’acquisto del servizio di baby sitting.

  • B) Area di intervento flessibilità organizzativa

– lavoro agile;

– flessibilità oraria in entrata e uscita;

– part-time;

– banca ore;

– cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

  • C) Welfare aziendale

– Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving, vale a dire servizi che fanno risparmiare tempo ai dipendenti (esempi: disbrigo pratiche e incombenze quotidiane; spesa; lavanderia; consulenze fiscali; ecc.)

Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal datore di lavoro l’anno precedente la presentazione della domanda all’Inps.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alle sedi CNA.