Come già precedentemente comunicato a decorrere dal 13 agosto 2022 sono entrate in vigore alcune novità al T.U. sulla maternità e paternità.

L’INPS ha fornito le prime indicazioni più rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità a proprio carico, riservandosi di fornire successivamente ulteriori informazioni di dettaglio.

Si evidenzia che le modalità di calcolo dell’indennità di congedo parentale non sono modificate; l’unica novità è relativa la maturazione dei ratei. È stato infatti stabilito che al contrario di quanto previsto fino ad ora, i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Si riporta di seguito uno schema che pone in evidenza i tratti principali della disciplina inerente il congedo parentale, prima e dopo il 13 agosto 2022.

Elemento Fino al 12.08.22 Dal 13.08.22 Commento
Durata (art.32) – per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro;

– periodo complessivo massimo tra entrambi i genitori di dieci mesi;

– se il padre lavoratore fruisce di un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo è elevato a undici mesi.

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a)  alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b)  al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso ne fruisca di almeno tre;

c)  genitore solo: per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Identico, tranne che per il caso del genitore solo per il quale viene previsto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, anziché 10, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all’INPS.

 

L’unica novità riguarda la durata del congedo del genitore solo.

Si faccia tuttavia attenzione all’applicazione del nuovo periodo indennizzato in coordinamento con la durata del congedo come specificato nel successivo punto.

E’ inoltre rimasta immutata la disciplina del congedo a ore, qua non richiamata, anche per quanto concerne le modalità di determinazione della relativa indennità (commi 1-bis e 1-ter dell’art.32).

Periodo indennizzato (art.34) –  Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al sesto anno di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione;

– per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

– Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta, fino all’ottavo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

– Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione;

– I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione;

– Genitore solo: indennità pari al 30 % della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.

– Per i periodi di congedo ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Ne consegue che:

– Passa da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato;

– Ciascun genitore ha diritto ad un periodo indennizzato di tre mesi;

– Uno solo dei due genitori può beneficiare di ulteriori tre mesi per complessivi sei (3+3);

– In questo caso all’altro genitore spettano solo tre mesi indennizzati;

– Complessivamente tra i due genitori possono beneficiare di 9 mesi indennizzati (6 +3) anziché sei;

-Per il genitore solo l’indennità spetta per 9 mesi anziché 6;

– Passa da 8 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale ulteriore indennizzato, in caso di reddito individuale basso.

Maturazione ratei (art.34) I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. Novità rilevante per effetto della quale dal 13.08.22, durante i periodi di congedo parentale il lavoratore ha diritto per legge a maturare i ratei della retribuzione in precedenza esclusi, salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva di ogni livello.
Regime sanzionatorio (art.38) Confermato che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo (Congedo parentale), sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Il decreto aggiunge che ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

 

Tabella inerente alla distribuzione trai genitori dei periodi di congedo

Si riprende di seguito la tabella fornita a suo tempo dall’INPS inerente la distribuzione tra i due genitori dei periodi di congedo parentale, in quanto non modificati, indipendentemente dalla loro indennizzabilità.

 

Si rammenta in proposito che ad ogni genitore spettano 3 mesi indennizzati, mentre gli ulteriori 3 (per un totale complessivo di nove) spettano ad un solo genitore dei due. In attesa di chiarimenti, si suppone che non possano nemmeno essere distribuiti trai i due genitori (es. 2 la madre e 1 il padre).

 

2) Periodi di congedo in essere al 13 agosto 2022

In attesa degli ulteriori approfondimenti da parte dell’INPS, riteniamo si possa affermare che la nuova disciplina sia applicabile anche ai periodi di congedo in essere al 13 agosto 2022.

Ciò non dovrebbe tuttavia determinare particolari problematiche, fatto salvo il riconoscimento degli eventuali ulteriori diritti maturati e l’aggiornamento delle procedure telematiche, atteso che le novità introdotte non sembrano aver penalizzato le lavoratrici e i lavoratori dipendenti rispetto alla previgente regolamentazione:

  • la durata è rimasta immutata e per il genitore solo è aumentata da 10 a 11 mesi;
  • è aumentata da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato, al pari di quanto previsto per la fruizione del congedo;
  • i periodi indennizzabili sono rimasti al massimo di sei mesi per il singolo genitore mentre complessivamente tra i due sono aumentati da sei a nove (3 + 3 + 3);
  • durante la fruizione del congedo è stata prevista per legge la maturazione dei ratei fino ad ora esclusa, salvo la diversa previsione contrattuale.

 

3) Istanze dei lavoratori

L’INPS precisa che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi come modificati dalla normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla propria sede di riferimento.