Dal 1 gennaio 2015 le norme relative alla responsabilità di filiera nell’autotrasporto sono state meglio definite per favorire la legalità nel settore del trasporto merci conto terzi e il rispetto delle norme di sicurezza sulla strada.
Le imprese committenti di trasporto hanno quindi l’obbligo di verificare, prima di richiedere un servizio di trasporto, che l’azienda a cui affidano la merce sia in regola con gli obblighi di settore, in particolare verificando che:
– L’azienda sia regolarmente iscritta all’Albo degli autotrasportatori;
– L’azienda si iscritta alla Camera di Commercio;
– L’azienda sia iscritta al Registro Elettronico delle imprese (REN), se operano con mezzi di peso a pieno carico sopra i 15 quintali;
– Sia regolare nei versamenti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL).
Le imprese committenti che non svolgono questi controlli preventivi rischiano di essere in solido rispetto ai vettori utilizzati incautamente entro il limite di un anno dallo svolgimento del trasporto, in caso di:
– Mancati versamenti retributivi ai lavoratori del vettore o ai dipendenti di imprese di trasporto in sub-vezione da questo individuate;
– Mancati versamenti contributivi e assicurativi (INPS e INAIL);
– Nel caso di assenza di un contratto di trasporto scritto, il committente è obbligato in solido anche nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada.
Per semplificare e accentrare le funzioni di controllo, e consentire alle imprese committenti di verificare in modo diretto se l’impresa di trasporto di cui servono sia regolare, è operativa sul sito internet dell’Albo degli autotrasportatori un’apposita sezione che fornisce gratuitamente queste informazioni.
Quindi, le imprese committenti interessate, dopo aver certificato la propria iscrizione al sito www.alboautotrasporto.it seguendo il menù area riservata – registrati – registra committente, e comunicando la propria pec, potranno ricevere sulla propria casella di posta certificata tutti i documenti inerenti le singole imprese di trasporto a cui intendono affidare la propria merce, verificandone la regolarità.
Il controllo fatto sul sito dell’Albo degli autotrasportatori, se dà esito positivo rispetto alla regolarità aziendale, assolve le imprese committenti dagli obblighi a loro attribuiti e può essere utilizzato in caso di contenzioso aperto entro l’anno successivo rispetto alla data in cui si è svolto il trasporto.
Le imprese che non verificheranno la regolarità delle imprese di trasporto che utilizzano, qualora fossero condannate in solido a corrispondere dei pagamenti, solo successivamente a questi ultimi potranno esercitare azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.