crediti di imposta energia

L’Agenzia delle Entrate, con avviso del 26/06/2023, ha comunicato la preannunciata riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel secondo semestre 2022.

In sostanza:

  • coloro che non hanno inviato all’Agenzia, entro il 16 marzo 2023, la comunicazione dei predetti bonus, possono sanare l’inadempimento inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elise (indicando il codice tributo “8114”);
  • coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima procedere all’annullamento della comunicazione errata, versare poi la sanzione (con le medesime modalità sopra ricordate) e infine inviare la comunicazione corretta.

La comunicazione può essere:

  • compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inivata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate;
  • oppure compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.

Si ricorda infine che:

  1. i crediti d’imposta oggetto della comunicazione (relativi al secondo semestre 2022) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con modello F24 entro il 30 settembre 2023;
  2. la remissione in bonis deve precedere necessariamente la fruizione del bonus,

perciò gli interessati dovranno sanare le situazioni pregresse (inadempimento o correzione degli errori) entro il termine del 30/09/2023 e, in ogni caso, prima della compensazione del credito.