Da oggi 15 marzo, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, nei circoli privati è possibile effettuare la vendita per asporto e le consegne a domicilio di alimenti e bevande, rispettando le misure in essere per i bar e i ristoranti pubblici, anche nelle zone rosse.

I circoli ricreativi, culturali e sociali che hanno la qualifica di APS, ODV e ONLUS, che siano regolarmente iscritti nei registri di competenza, e che siano in possesso dell’autorizzazione di “bar circolistico”, possono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti solo dei propri associati e per la sola vendita per asporto (con divieto di consumazione nelle adiacenze) e le consegne a domicilio di alimenti e bevande.

Rimangono in ogni caso vietate tutte quelle attività di aggregazione proprie dei circoli in questione che, in qualche modo, possono creare assembramenti, anche occasionali.

 

In deroga a quanto previsto dal DPCM 2/03/2021, con l’inserimento dell’art. 2 bis in sede di conversione in legge, è previsto che i circoli possano riattivare la loro secondaria attività, affiancata a quella istituzionale, di somministrazione nei bar circolistici; l’intento del legislatore è di consentire ai circoli chiusi da mesi, di avere un piccolo ristoro/sostegno.

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

14 gennaio 2021 n° 2 con la legge di conversione 12 marzo 2021 n° 29

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.».

(GU n.61 del 12-3-2021)

 

Art. 2 bis

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI RICREATIVI, CULTURALI E SOCIALI DEL TERZO SETTORE

  1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei CIRCOLI ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, NON determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.