È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.37 del 13.02.2021, il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che semplifica i collaudi. In particolare, il decreto, in conformità a quanto previsto dall’ art. 78 del Codice della strada, individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento e, inoltre:

  • specifica i requisiti per l’accreditamento presso gli Uffici Motorizzazione Civile delle officine di autoriparazione che eseguono le modifiche nell’ambito delle relative competenze;
  • stabilisce le procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione;
  • individua le modalità di vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto.

Rientrano nel campo di applicazione del decreto le seguenti modifiche:

  1. Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
  2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
  3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida;
  4. Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
    • 4.1. Pomello al volante;
    • 4.2. Centralina comandi servizi;
    • 4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
    • 4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);
    • 4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;
    • 4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

Le officine di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbono accreditarsi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente previa sottoscrizione del disciplinare riportato nell’allegato C del decreto stesso. Ad ogni officina accreditata l’Ufficio Motorizzazione Civile assegna un codice identificativo meccanografico.

NON SONO TUTTE LE OFFICINE, MA SOLO QUELLE CHE HANNO DEPOSITATO LA FIRMA ALLA MOTORIZZAZIONE

Per ogni modifica effettuata l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, compilata secondo il fac-simile riportato nell’allegato B del decreto e annota, in ordine progressivo, su apposito registro, con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’Ufficio Motorizzazione Civile, il numero di targa e numero di telaio del veicolo, il nominativo dell’intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa. Pertanto, in fase di accreditamento l’officina dovrà presentare, tra l’altro, il registro per la vidimazione. Inoltre, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti l’officina rilascia all’interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità.

Il decreto prevede che la domanda di aggiornamento della carta di circolazione possa essere Presentata, entro TRENTA GIORNI dalle modifiche, dall’intestatario del veicolo interessato presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica oppure presso uno studio di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, recante “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Tuttavia, in una prima fase applicativa in attesa dell’allineamento e dell’implementazione delle procedure informatiche la procedura potrà essere attivata solo presso l’UMC. L’avvenuta implementazione delle procedure e le relative modalità operative saranno rese note con successivo provvedimento.

L’aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche effettuate è eseguito dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente ed ha luogo mediante l’emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta:

  • i dati variati o integrati conseguentemente alle modifiche apportate;
  • il numero identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori.

Sentita per le vie brevi la Motorizzazione di Modena, la stessa ci comunicherà quando iniziare a presentare la richiesta di codice identificativo secondo la modulistica prevista dal decreto e quindi quando iniziare ad utilizzare la nuova procedura che consente di collaudare direttamente gli autoveicoli sui quali sono intervenute modifiche di cui sopra.

Per maggiori informazioni:
Franco Spaggiari, responsabile CNA Servizi alla Comunità
Tel. 059 418573 | fspaggiari@mo.cna.it