Il Governo, anche se non ha accettato la proposta di CNA, cioè l’abolizione totale dell’Articolo 4 Decreto Legge n. 124/2019 (Decreto Fiscale), ha comunque considerato le nostre ragioni, circoscrivendo in maniera significativa l’ambito di applicazione del citato articolo per il settore costruzioni.

Per far scattare le nuove regole, pertanto, devono ricorrere contemporaneamente 4 diverse condizioni:

  1. appalto, subappalto o rapporto negoziale superiore a 200mila euro
  2. utilizzo prevalente di manodopera
  3. svolgimento presso la sede del committente
  4. utilizzo di beni strumentali di proprietà o messi a disposizione dal committente.

Quindi, se manca anche solo uno dei requisiti, la misura non è applicabile.

Con il nuovo testo, i cantieri pubblici (e non solo) sarebbero praticamente esclusi dalla stretta sulle ritenute fiscali degli appalti. La versione finale del Dl Fisco (Dl 124/2019), pesantemente modificata dopo le proteste delle imprese, avrebbe un’applicazione residuale nel settore delle costruzioni, rimanendo sostanzialmente circoscritta alle ipotesi di manutenzioni in aree di proprietà dei committenti e con beni strumentali di proprietà di questi ultimi. E, si badi bene, dovrebbe trattarsi comunque di manutenzioni di un certo peso: con un valore annuo di almeno 200mila euro. Questa interpretazione della norma, condivisa anche dall’Associazione dei Consulenti del lavoro, circoscrive notevolmente l’applicazione della stessa, rendendola nei fatti non applicabile nei cantieri edili.

La norma prevedeva anche regole molto restrittive rispetto ai controlli dei versamenti delle ritenute fiscali operati dagli appaltatori sui loro dipendenti, scaricandoli sui committenti, addirittura prevedendo, in mancanza, che fossero questi ultimi a pagarli. Grazie anche all’intervento di CNA, questo pericolo è stato escluso: si è, infatti, passati dalla sostituzione al controllo del versamento delle ritenute e con margini molto più circoscritti di applicazione.

Ritornando all’ambito di applicazione della norma, anche sposando un’interpretazione larga della parola «sede» dove si realizzano i lavori, e dunque includendo in questa definizione non solo la sede fisica ma anche altre aree e beni di proprietà o riconducibili ai committenti, resterebbe comunque difficile trovare un cantiere per la realizzazione di un’opera che si svolga con beni strumentali messi a disposizione dalla stazione appaltante. Mentre gli eventuali subappalti non si svolgerebbero in aree di proprietà del committente.

A sciogliere gli ultimi dubbi – l’interpretazione letterale dell’articolo 4 non è semplicissima e tutto sulle virgole – dovrebbe essere l’Agenzia delle Entrate con una circolare mirata a definire non solo l’ambito di applicazione della norma, ma anche tutti gli altri dubbi operativi. A partire dal calcolo del peso della manodopera (costo o valore) fino alla definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni.

Intanto CNA Comparto Casa, insieme alle altre Associazioni di categoria, ha chiesto al Ministro Patuanelli la proroga di almeno 6 mesi dell’entrata in vigore del DL Fisco, anche perché, con questo livello di incertezza, è praticamente impossibile applicare subito queste misure.

Per maggiori informazioni contattare Daniele Tanferri, responsabile CNA Costruzioni – tel. 059 418548 – dtanferri@mo.cna.it