L’impianto normativo che disciplina la produzione e la commercializzazione delle materie prime e dei prodotti in metalli preziosi sul territorio italiano è costituita dal Decreto legislativo 251/1999 “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi” e dalle relative norme applicative contenute nel DPR 150/2002 che di seguito vengono riprese.
Le disposizioni valgono solamente per i seguenti metalli, considerati preziosi: platino, palladio, oro, argento. I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del contenuto e il marchio di identificazione.
Il marchio di identificazione è assegnato, su richiesta dei produttori, importatori e venditori di metalli preziosi, dalla camera di commercio territorialmente competente, previo versamento del diritto di saggio e marchio. La marchiatura deve avvenire prima che le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso vengano posti in commercio; la forma geometrica del marchio del titolo, contenente le cifre del titolo, deve essere conforme alle norme vigenti.
Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull’oggetto e non impresse a rilievo. Per motivi tecnici e pratici l’impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze; ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alla fabbricazione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali.

Ora, con apposito decreto, vengono aggiornate le modalità applicative della disciplina di base sui metalli preziosi.

Per tutte le indicazioni operative e le novità è possibile consultare l’allegato o contattare il Responsabile Unione Artistico e Tradizionale CNA Modena, Franco Spaggiari.