Il 1° febbraio 2024 verrà rilasciata la nuova versione dell’applicativo CRITER con importanti aggiornamenti.
Per tale motivo, nel medesimo giorno, è previsto un fermo macchina dalle ore 12.00 alle ore 14.00 durante il quale non sarà possibile effettuare alcuna operazione.

Aggiornamenti previsti:

  • Aggiornamento e potenziamento della maschera di ricerca dell’applicativo RICERCA LIBRETTO IMPIANTO PRESENTE SUL CATASTO
    La ricerca può essere effettuata per Codice targatura impianto inserendo il codice, oppure per altri dati compilando obbligatoriamente due campi e almeno tre dei restanti campi previsti.
    Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo RICERCA LIBRETTO PRESENTE NEL CATASTO riportato nel Manuale utente “impresa”: guida all’utilizzo dell’applicativo Criter. La nuova versione sarà disponibile a partire dal 01 febbraio 2024.
    Si raccomanda di utilizzare la maschera esclusivamente per effettuare ricerche dei Libretti di Impianto già presenti nel Catasto al fine di evitare nuove registrazioni per impianti già censiti. Infatti, come previsto dall’art. 6 – Targatura degli impianti termici – del Regolamento regionale n. 1/2017 smi, è assolutamente vietato associare una nuova targa ad impianti già precedentemente targati dallo stesso o da altri operatori. Si ricorda che, ad ogni violazione di questa regola seguirà un provvedimento disciplinare nei confronti del soggetto impresa.
  • I libretti di impianto in stato di bozza (non in stato definitivo) saranno cancellati in automatico dal sistema trascorsi 30 giorni dalla data del loro inserimento.
    Sarà comunicato un promemoria all’impresa per mezzo PEC 15 giorni prima della loro cancellazione.
  • I libretti di impianto in stato di revisione e che non sono stati resi definitivi, saranno riportati nella versione precedente in automatico dal sistema trascorsi 30 giorni rispetto all’ultima data di revisione.
    Se il libretto è stato preso in carico da un altro soggetto impresa, sarà assegnato all’impresa che aveva in gestione il libretto prima della presa in carico.
    Sarà comunicato un promemoria all’impresa per mezzo PEC 15 giorni prima della cancellazione.
  • I rapporti di controllo tecnico in stato di bozza (non in stato definitivo) saranno cancellati in automatico dal sistema trascorsi 90 giorni dalla data del loro inserimento.
    Sarà comunicato un promemoria all’impresa per mezzo PEC 15 giorni prima della cancellazione.
  • I rapporti di controllo tecnico In attesa di firma (ovvero non ancora finalizzati con firma digitale) subiranno un processo di controllo per verificarne la coerenza e il rispetto delle tempistiche di legge richieste dall’art. 14, comma 11 e dall’ art. 15 comma 11 del Regolamento Regionale n. 1/2017 smi (90 giorni dalla data del controllo di manutenzione periodica e non oltre 30 giorni se i rapporti riportano delle raccomandazioni o prescrizioni). In presenza di violazioni e trasgressioni da parte del soggetto impresa si applicheranno le azioni previste all’art. 24, comma 4 del Regolamento Regionale n. 1/2017 smi (sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell’installatore o del manutentore).

Alla luce di quanto riportato, si invitano le imprese a rendere definitivi i Libretti e i Rapporti in stato di bozza entro il 1° febbraio 2024 pena la cancellazione superate le tempistiche sopra indicate e a rendere definitivi i libretti di impianto in stato di revisione. Per i Rapporti di controllo tecnico in attesa di firma si raccomanda di procedere alla finalizzazione con firma digitale nelle modalità e tempistiche previste dalla legge.

Inoltre, si invitano tutte le imprese a verificare costantemente il numero dei rapporti in stato in attesa di firma accedendo alla maschera dell’applicativo RICERCA RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO DA FIRMARE e di provvedere alla conversione dei rapporti di controllo in stato definitivo.

Per la procedura di firma fare riferimento al paragrafo FIRMA RAPPORTI DI CONTROLLO nel manuale aggiornato Manuale utente “impresa”: guida all’utilizzo dell’applicativo Criter, visualizzabile o scaricabile nell’area riservata “Manuali d’uso” o nella sezione “Manuali” raggiungibile al seguente link

A completamento dell’ultima raccomandazione, si riportano gli adempimenti previsti dal Regolamento regionale n. 1/2017 smi, agli art. 14 e 15 in merito alle tempistiche di registrazione relative ai rapporti di controllo:
“…Entro i successivi 90 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Qualora il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica riporti delle raccomandazioni o prescrizioni, la trasmissione deve avvenire il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 30 giorni …”
e in merito alle conseguenze nel caso di inadempienza a tali regole riportate al comma 4 dell’art.24:
“…la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 15, così come il suo mancato invio alla Regione, nei tempi e con le modalità ivi previste, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell’installatore o del manutentore…”