Con la fiducia al disegno di legge di conversione del D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023, è stato approvato l’emendamento che proroga al 30 giugno 2024 la scadenza per l’adeguamento degli statuti e la relativa registrazione dell’atto, e al 30 gennaio 2024 quella per le comunicazioni al centro per l’impiego relative alle prestazioni effettuate da arbitri e direttori di gara nel 2023.

Approvati, in sede di conversione in Legge del D. L. n. 145 del 18 ottobre 2023, alcuni emendamenti all’art. 16 del Decreto, recante misure per lo sport, relativi alla proroga dei termini per gli adeguamenti statutari delle ASD/SSD e per gli adempimenti di comunicazione per arbitri e direttori di gara.

L’art. 7, del D.Lgs.36/2021 al comma 1-quater, dispone l’obbligo in capo alle associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte o prossime all’iscrizione,  nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS),  di  adeguare i propri  statuti alle norme previste dalla “Riforma dello Sport”.

Gli statuti dovevano essere uniformati entro il 31 dicembre 2023, pena la cancellazione dal R.A.S.; con il citato emendamento la scadenza viene prorogata al 30 giugno 2024.

L’art. 12, del D.Lgs.36/2021, anch’esso corretto dall’emendamento, stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024, sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli statuti a modifiche o integrazioni necessarie.  

N.B. L’esenzione dall’imposta di registro è applicabile se gli statuti vengono corretti con le sole clausole obbligatorie; nel caso un ASD o SSD, intendesse cogliere l’occasione dell’assemblea straordinaria dei soci per apportare ulteriori  modifiche, “diverse” da quelle obbligatorie per  legge, NON potrà godere di tale esenzione.

Inoltre, per quanto riguarda i DIRETTORI DI GARA e i soggetti assimilati, è stabilita la proroga del termine  per la comunicazione al Centro per I’Impiego.

Per questa tipologia di “lavoratori sportivi” vi è l’obbligo di effettuare la comunicazione per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi ed entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre solare. In sede di prima applicazione, come stabilisce l’emanando comma 6-quater, viene riconosciuta la possibilità di effettuare dette comunicazioni relative al periodo luglio- dicembre 2023, entro il termine del 30 gennaio 2024 senza incorrere in sanzioni.

Lo stesso termine è previsto per le comunicazioni al R.A.S. sempre con riferimento allo stesso periodo luglio-dicembre 2023.

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