Facciamo seguito alla richiesta di chiarimenti fornendo alcune indicazioni sulla possibilità di accesso di animali da compagnia nei negozi o supermercati alimentari.

In linea generale, è confermata la possibilità di accesso di animali da compagnia (generalmente si parla di cani), nei pubblici esercizi (bar, ristoranti). In caso di divieto, il titolare del locale dovrà motivare la propria decisione.

Il problema si pone per le rivendite di prodotti alimentari, per i quali è sempre esistito il divieto di accesso di animali. Le uniche esclusioni sono previste solamente per i “cani guida” per non vedenti e per i cani impiegati dalle Forze dell’Ordine.

Il Ministero della Salute, con nota del 27/3/17, che è circolata negli ambienti di lavoro parecchi mesi più tardi, ha precisato che il Regolamento (CE) stabilisce che: occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l’autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).

L’accesso agli animali domestici presso strutture in cui sono presenti alimenti destinati al consumo è pertanto ipotizzabile quando sussistano condizioni per le quali l’animale non si trovi nei medesimi locali dove sono preparati, trattati o conservati gli alimenti, cioè in locali interni all’esercizio di vendita appositamente predisposti per accogliere gli animali domestici, oppure in spazi all’esterno degli esercizi di vendita al dettaglio.

In questo caso, se le autorità locali hanno previsto con propri regolamenti l’ingresso di animali domestici negli spazi di vendita, il titolare dell’esercizio, nelle sue procedure di autocontrollo, deve prevedere le modalità con le quali viene garantito che gli animali non vengano a contatto diretto o indiretto con alimenti sfusi o preconfezionati (pre-imballati).

Ora il Ministero della Salute, è intervenuto per assicurare il rispetto del regolamento anche in assenza di regolamenti comunali che prevedano l’ingresso degli animali, precisando che, in caso di accesso di questi ultimi nei luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati – l’operatore del settore alimentare (OSA) ha l’obbligo di stabilire, in autocontrollo, quali siano le potenziali condizioni in cui si può verificare contaminazione degli alimenti da parte degli animali e adottare tutti gli accorgimenti opportuni, formalizzandoli in procedure scritte di autocontrollo.
L’operatore del settore alimentare potrà prevedere di vietare l’accesso degli animali soltanto qualora non possa gestire in altro modo il rischio di contaminazione.

In conclusione, quando il titolare o il legale rappresentante di un’attività commerciale alimentare decide occasionalmente di fare entrare degli animali di compagnia, come ad es. i cani, nei loro locali, egli deve prevedere misure cautelative a garanzia che l’animale non venga mai a contatto con gli alimenti. Deve inoltre aggiornare il proprio manuale di autocontrollo, spiegando tutte le misure adottate per prevenire contaminazioni alimentari da agenti patogeni provocati da contatti con animali domestici.
Nel caso in cui l’impresa non riesca a gestire il rischio, può anche prevedere il divieto di accesso degli animali domestici.

Ad esempio, è possibile segnalare la possibilità di fare accedere animali di piccole/medie dimensioni rispetto a quelle più grandi, semmai con l’utilizzo di un trasportino o tenendolo in braccio, se si trattano ovviamente di piccoli animali.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Flori, responsabile CNA Agroalimentare – tel. 059 418563 – flori@mo.cna.it