Si ricorda che dal 1 gennaio 2022 si abbasserà il limite all’utilizzo del contante. Come dal D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

La violazione delle disposizioni comporta applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.

Si ricorda che i soggetti obbligati (destinatari degli obblighi antiriciclaggio) che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni sull’utilizzo del contante o assegni o titoli al protatore (violazioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12) ne devono dare comunicazione entro 30 (trenta) giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione.