Come previsto dal decreto semplificazioni, è stato emanato il decreto concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. In base al decreto, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Le patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Inoltre, per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
Si auspica che intervengano i chiarimenti dell’inps anche in relazione a come deve avvenire l’attestazione di malattia, considerato che il ddl non è a conoscenza della diagnosi e che la visita può essere richiesta oltre che dall’inps anche dallo stesso ddl.
Il decreto è entrato in vigore il 22 gennaio 2016.