Il 31 dicembre è stata approvata la Legge di Bilancio per il 2021. La presentiamo schematicamente in questo articolo, che evidenzia gli aspetti più importanti del testo, peraltro accompagnato da un altro importante provvedimento, il cosiddetto Milleproroghe, su cui interverremo nei prossimi giorni. Una breve presentazione che riassume le principali novità in materia fiscale e di lavoro.

PREMESSA

Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bi­lancio 2021), in vigore dall’1 gennaio 2021.

PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.

Argomento

Descrizione

Interventi
di recupero
del patrimonio edilizio – Proroga
Confermata al 31/12/2021 la detrazione Irpef del 50% (con limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare) per gli interventi di ristrutturazione volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR.
Novità
Proroga e aumento della detrazione c.d. “bonus mobili”
Viene confermato ed aumentato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” che prevede una detrazione Irpef del 50%.Il limite massimo su cui si calcola l’agevolazione viene elevato da 10.000,00€ a 16.000,00€ il limite mas­si­mo di spesa detraibile.
Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici – Proroga
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti In generale, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

  • la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione ener­ge­tica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, al­le spe­se sostenute fino al 30.6.2022;
  • la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, (precedentemente erano 5) per le spese sostenute nell’anno 2022;
  • l’inserimento, fra i beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli in­terventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente ac­catastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più per­sone fisiche;
  • il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché pos­sa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia do­tata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: im­pianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
  • l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli inter­ven­ti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della su­perficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
Proroga del c.d. “bonus facciate” La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili è pro­ro­gata sino al 31.12.2021.
Proroga del c.d. “bonus verde” È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde”. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

  • spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Ulteriore
detrazione
IRPEF per
redditi di lavoro dipendente
e assimilati – Messa a regime
L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi. L’ulteriore detrazione:

  • spetta, in modo decrescente, ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
  • Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta

L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:

  • verificandone le condizioni di spettanza;
  • ripartendola fra le retribuzioni erogate.
Novità
Spese veterinarie: proroga e aumento del limite di spesa
Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie.
Novità
Esclusione
dal versamento della prima rata dell’IMU 2021 per immobili “turistici”, per intrattenimenti e per quelli utilizzate da imprese operanti nel settore fieristico
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli im­mobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e rela­tive pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli del­la gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affit­tacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti pas­sivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese eser­­centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieri­stici o manifestazioni;
  • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a con­dizio­ne che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Novità
Riallineamento dei valori dell’avviamento
Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).
Proroga della
rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle parte­ci­pazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al­la data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le parte­ci­pazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Tassazione dei ristorni destinati ad aumento di capitale e poi distribuiti ai soci Con riferimento alle società cooperative, i ristorni destinati ad aumento del capitale so­ciale non concorrono alla formazione del reddito imponibili dei soci ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Questi ristorni medesimi sono imponibili al momento della loro attribuzione ai soci assimilandoli alla distribuzione dei dividendi.
Novità
Incentivo alle aggregazioni aziendali
Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Novità

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e pro­fessioni):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite mas­si­mo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in­vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote an­nuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effet­tuato in­vestimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di en­trata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’age­volazione. L’inserimento di questa dicitura è essenziale per beneficiare dell’agevolazione.

Perizia asseverata

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia as­severata.

 

Argomento

Descrizione

Proroga credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Proroga credito d’imposta per
la formazione 4.0
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.
Proroga credito d’imposta per investimenti pubblicitari Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari. Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali per il 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV).
Proroga credito d’imposta per
le edicole
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le edicole.

 

Argomento

Descrizione

Novità
Credito d’imposta
per cuochi professionisti
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di ag­gior­namento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021. Il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri inter­mediari finanziari.
Credito d’imposta per
l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari
Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o pri­vate.
Novità
Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Possono beneficiare dell’agevolazione le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Il credito spetta per le spese sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffred­da­mento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglio­ra­men­to qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito spetta per il 50% delle spese sino a un massimo di 1.000 euro per unità immobiliare per le persone fisiche non eser­centi attività economica, di 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Per essere operativa, l’agevolazione necessita di uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevola­zione.

Contributo
a Fondo perduto per i centri storici turistici
Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi.
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti La legge di bilancio 2021:

  • introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
  • modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:
    • l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);
    • conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
    • introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.
Bonus TV Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
Kit
digitalizzazione
Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate con­dizioni legate all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elet­tronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.
Bonus idrico Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sosti­tuzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di ap­parec­chi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi appa­recchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Voucher per occhiali da vista Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni bre­vi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

Novità
Proroga sino al 30/04/2021 del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso sino al 30/04/2021 alle strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 di­cem­bre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno am­messo al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020). La nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

Contributo
a Fondo perduto per la riduzione dei canoni
di locazione
È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideter­mi­nata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate) ed è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.
Contributo
per acquisto
e rottamazione moto – Rifinanziamento
Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di mo­toveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.
Rifinanziamento Buono mobilità/
monopattini
Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
Novità
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale
Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piat­ta­forma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risul­tan­ze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Inter­scambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’ob­bligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Modifiche all’imposta sul consumo dei
manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:

  • l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbrican­te, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti na­zionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
  • l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;
  • l’attenuazione del regime sanzionatorio;
  • il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021.
Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”) Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:

  • inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel ter­rito­rio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fab­bricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
  • attenuare le sanzioni amministrative previste;
  • differire all’1.1.2022 la decorrenza dell’imposta.
Novità
Aliquota IVA
per i piatti pronti da asporto
Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. Per effetto di questa disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari bene­ficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del ser­vizio di somministrazione.

La norma do­vreb­be applicarsi retroattivamente.

Termini
di registrazione delle fatture
attive
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).
Modifiche
alla disciplina
del c.d.
“esterometro”
È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:

  • la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Siste­ma di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fat­­ture elettroniche;
  • i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territo­rio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emis­sione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese suc­cessivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’o­pe­razione o di effettuazione dell’operazione.
Utilizzo
dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA
Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.

Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Solidarietà
nel pagamento
di imposta di bollo su fattura elettronica
Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Si­stema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipo­tesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.
Novità
in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi
Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e tra­smissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.

Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.

Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi

Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di av­va­lersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di me­mo­rizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).

Nuovo regime sanzionatorio

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizza­zio­ne/tra­smissione dei corrispettivi.

In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per in­com­pleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.

La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.

Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.

Novità
Lotteria
degli scontrini
e cashback
La partecipazione alla lotteria è consentita esclu­siva­men­te in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Mille­proroghe, in corso di pubblicazione in G.U., dovrebbe prevedere la proroga dell’av­­vio della lotteria.

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” non concorrono a formare il reddito del per­cipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono as­sog­gettati ad alcun prelievo erariale.

Agevolazioni
IMU – Immobili distrutti da calamità naturali
È prevista l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgom­bero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012. L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021.
“Canone unico” – Soggetti passivi Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o espo­sizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
  • il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono:

  • il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione;
  • i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’uti­lizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla ba­se del numero delle rispettive utenze.

 

 

PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Argomento

Descrizione

Novità
Fondo
per l’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali
dei lavoratori autonomi e professionisti
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i pre­mi INAIL, dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi­stenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.

I lavoratori autonomi e i professionisti in questione devono avere percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro ed avere subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Eco­nomia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell’esonero,

Incentivo per l’occupazione giovanile stabile L’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 100 – 105 e 107 della L. 27.12.2017 n. 205 viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo inde­terminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo inde­ter­minato, effettuate nel biennio 2021-2022.Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavora­tori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti, sia individuali per giustificato motivo oggettivo, sia collettivi.

Durata

La durata massima dell’esonero è pari a 36 mesi (48 mesi per assunzioni in una sede o unità pro­duttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Esclusioni

L’esonero di cui alla legge di bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 1 co. 106 e 108 della L. 27.12.2017 n. 205.

 

Argomento

Descrizione

Incentivo
per l’assunzione di donne
In via sperimentale, per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l’esonero contributivo previsto dall’art. 4 co. 9 – 11 della L. 28.6.2012 n. 92.

Incremento occupazionale netto

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del nu­mero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Esonero
contributivo
per il settore sportivo dilettantistico
Viene istituto, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un apposito Fondo per finanziare l’esonero, anche par­ziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione spor­ti­va, associazioni e società sportive dilettantistiche relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara.
Proroga del
congedo del
padre lavoratore
Per l’anno 2021 sono previste una serie di novità in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:

  • aumentata la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni;
  • prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. “congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;
  • riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.
Fondo Caregiver Viene disposta l’istituzione di un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al ricono­sci­mento del valore sociale ed economico dell’attività di cura svolta dal caregiver fami­lia­re.
Proroga
del divieto di
licenziamento
Viene disposta la proroga al 31.3.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici. Fino a tale data, dunque:

  • non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.2.2020 e ancora pendenti restano sospese;
  • i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le pro­cedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.

Eccezioni al divieto

Il divieto continua a non operare in caso di:

  • cessazione definitiva dell’attività, se non sia configurabile un trasferimento d’a­zienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
  • fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa o quando ne sia disposta la cessazione;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparati­va­men­te più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all’esodo;
  • cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo ap­paltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di cla­u­sola del contratto d’appalto.
Proroga al 31/03/2021 dei contratti
a tempo determinato acausali
Viene disposta la proroga, dal 31.12.2020 al 31.3.2021, del termine di validità del regime transitorio in materia di contratti a tempo determinato, che semplifica il ricorso a tali contratti prevedendo la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma re­stando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.
Lavoratori
fragili
Viene disposta l’estensione dell’efficacia, per il periodo dall’1.1.2021 al 28.2.2021, dei co. 2 e 2-bis dell’art. 26 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) riguardanti la tutela dei c.d. “lavoratori fragili”, che prevedono, rispettivamente:

  • l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;
  • la possibilità, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorati­va in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricom­pre­sa nella medesima categoria o area di inquadramento.

 

Argomento

Descrizione

Bonus bebè L’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2020, viene ricono­sciuto, con le stesse modalità previste per l’anno 2020, anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1.2021 al 31.12.2021.
Contributo
per le madri con figli disabili
Si introduce, per il triennio 2021-2023, un contributo mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari mono­pa­rentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
ISEE per
prestazioni
universitarie
Viene sostituita la lett. a) dell’art. 8 co. 2 del DPCM 159/2013 rubricato “prestazioni per il diritto allo studio universitario”, prevedendo che lo studente richiedente le predette prestazioni, non convivente con i genitori, faccia parte del loro nucleo familiare a meno che risieda da almeno 2 anni fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, a decorrere alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica (DSU) e non più dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al corso di studi.
Proroga al 2021 per i trattamenti di integrazione salariale
COVID-19
Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno or­dinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata mas­sima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso:

  • tra l’1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di CIGO;
  • tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

Si precisa, inoltre, che con riferimento a tali periodi, le 12 settimane costituiscono la du­rata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19.

I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.3.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in argomento.

I datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedono i pre­detti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richie­dere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020.

Tale esonero risulta fruibile:

  • entro il 31.3.2021;
  • per un periodo massimo di 8 settimane.
CIGS per
cessata attività
Si dispone la proroga per il biennio 2021/2022 della possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale previsto dall’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109 a favore delle imprese che cessano l’attività produttiva.

Tale trattamento viene concesso in deroga ai limiti generali di durata previsti dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015 ed è finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

CIGS per
le imprese con rilevanza economica
e strategica
Viene prorogata per il biennio 2021-2022 la possibilità riconosciuta dall’art. 22-bis del DLgs. 148/2015 alle imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore perio­do di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS), in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.

Tale ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di rior­ga­niz­za­zione aziendale o di contratto di solidarietà, oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Argomento

Descrizione

Novità
Indennità
straordinaria
di continuità reddituale e
operativa
(ISCRO)
Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per prof­essione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR).

Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la pre­sentazione della richiesta.

Inoltre, occorre aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente.

L’indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e non può superare il limite di 800 euro mensili ed essere inferiore ai 250 euro mensili rivalutati in base all’indice di variazione ISTAT dei prezzi al consumo.

 

Argomento

Descrizione

Misure in
materia di
indennizzo per la cessazione di attività commerciali
Si dispone, a valere dall’1.1.2022, l’incremento dallo 0,09% allo 0,48% dell’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 28.3.96 n. 207, prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’at­tività commerciale. Secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, l’aliquota incrementata risulta così composta:

  • la quota dello 0,46% viene destinata al finanziamento del Fondo per la razio­naliz­zazione della rete commerciale;
  • la quota dello 0,02% viene invece destinata alla Gestione degli esercenti attività commerciali dell’INPS.
Proroga
dell’APE
sociale
L’accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, viene esteso ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2021 (anziché il 31.12.2020, come da previgente disposizio­ne). In sintesi, si ricorda che l’APE sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lav­o­ratore in par­ticolari condizioni fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vec­chiaia.
Proroga dell’anticipo pensionistico “Opzione donna” Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensio­ni­sti­co anticipato c.d. “Opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti ri­chiesti entro il 31.12.2020 (e non più il 31.12.2019, come da disposizione previgente).

Pertanto, modificando l’art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, si dispone che il diritto al trat­ta­mento pensionistico anticipato sia riconosciuto, secondo le regole di calcolo del siste­ma contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

 

ULTERIORI NOVITA’ RILEVANTI

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2021.

Argomento

Descrizione

Sospensione
dei termini di scadenza dei titoli di credito
Sono sospesi fino al 31.1.2021 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dall’1.9.2020 al 31.1.2021.
Promozione
dei marchi collettivi e di certificazione all’estero
Viene abrogata l’agevolazione per il contrasto all’Italian Sounding, introdotta con l’art. 32 del DL 34/2019 (DL “Crescita”) e le risorse sono riallocate per la tutela di marchi collettivi e di certificazione all’estero. Si prevede, inoltre, che l’agevolazione per la tutela di marchi collettivi e di certifica­zio­ne all’estero possa essere richiesta, oltre che dalle associazioni rappresentative di cate­goria, anche dai consorzi di tutela e da altri organismi di tipo associativo o coopera­tivo.
Card
cultura giovani
Viene prorogata, anche per l’anno 2021, l’erogazione della card cultura elettronica, in fa­vore dei soggetti residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di sog­gior­no che compiono 18 anni di età nel 2021.

 

CNA sta organizzando, per la seconda metà di gennaio, un approfondimento in materia.