Il D.L. 104/2020 rinvia al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (relative all’anno successivo a quello in corso il 31 dicembre 2019) per alcune tipologie di contribuenti. I requisiti da rispettare per potersi avvalere dello slittamento dell’acconto ISA sono due:

  • Di natura soggettiva, i contribuenti devono:
    • esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità, i sostituti dei “vecchi” studi di settore, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017);
    • dichiarare ricavi o compensi di ammontare non supere al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (€ 5.164.569).
  • Di natura oggettiva: deve essersi verificato nel primo semestre del 2020 un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Fermi questi requisiti soggettivi ed oggettivi, tra coloro che possono beneficiare dello slittamento dell’acconto ISA ci sono anche:

  • I contribuenti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA (es. coloro che hanno iniziato o cessato l’attività, ecc.);
  • I contribuenti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge 190/2014), se svolgono attività per le quali sono previsti gli ISA, anche se sono esclusi dalla relativa applicazione;
  • I contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, se svolgono attività per le quali sono previsti gli ISA, anche se sono esclusi dalla relativa applicazione;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza (es. soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, ecc.).