Per ridurre la pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, il decreto-legge varato dal Governo (e da convertire entro il 5 aprile prossimo) interviene con due misure fra loro alternative, in funzione del reddito complessivo annuo del contribuente.

La prima misura è un “trattamento integrativo”, un bonus che si aggiunge alla retribuzione netta da pagare al dipendente o lavoratore assimilato. Il trattamento integrativo mutua i meccanismi del bonus 80 euro, sostituendolo completamente, nel secondo semestre 2020, sia con riferimento ai destinatari che agli importi spettanti. Il trattamento integrativo è pari a 100 euro mensili e viene riconosciuto se il reddito complessivo annuo del contribuente non eccede la soglia di 28.000 euro.

La seconda misura è invece una “ulteriore detrazione fiscale”. Sono destinatari di questa seconda misura i percettori di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro ma non eccedente 40.000 euro. Il beneficio consiste in maggiori detrazioni d’imposta rispetto a quelle ordinariamente connesse alla produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato: il riconoscimento di questa ulteriore detrazione comporterà, sulle buste paga da luglio a dicembre 2020, l’effettuazione di una minore ritenuta alla fonte (imposta netta) e, conseguentemente, l’erogazione di un “netto in busta” maggiore. Gli importi dell’ulteriore detrazione decrescono all’aumentare del reddito complessivo: spetteranno 100 euro mensili progressivamente decrescenti fino a 80 euro mensili in corrispondenza di una fascia reddituale annua da 28.000 a 35.000 euro, mentre spetteranno 80 euro mensili che andranno ad azzerarsi in corrispondenza di una fascia reddituale da 35.000 euro a 40.000 euro.

La riduzione della pressione fiscale regolamentata dal D.L. è riservata esclusivamente alla categoria dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente che già fruiscono delle stesse detrazioni per produzione reddito (es. percettori di borsa di studio e percettori di redditi da collaborazione coordinata e continuativa) e/o, al verificarsi delle condizioni reddituali attualmente richieste, del bonus 80 euro.

Poiché le nuove misure introdotte dal D.L. sono connesse ai giorni di produzione reddito ricadenti nel secondo semestre 2020, per fruire di queste agevolazioni i potenziali aventi diritto dovranno avere un rapporto di lavoro dipendente o assimilato in corso in tale intervallo che dia loro diritto al reddito, a fronte del quale è poi concessa la detrazione per produzione reddito e, in aggiunta, il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione.

Come per le ordinarie detrazioni, le due misure (alternative) competono per tutti i giorni del secondo semestre 2020 in cui ha svolgimento il rapporto sottraendo i soli giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita.