E’ ormai prossimo il 30 giugno, giorno in cui scadrà l’opzione per la liquidazione mensile del TFR in busta paga, cosiddetta Qu.I.R. L’opzione per la percezione della Qu.I.R. è una disciplina sperimentale che si basa su una scelta unilaterale del lavoratore e che, una volta effettuata, è irrevocabile appunto fino al 30 giugno 2018.
Alla fine del prossimo mese terminerà quindi il periodo di vigenza della Qu.I.R., istituto introdotto sperimentalmente nel corso del 2015 per aumentare il potere di acquisto dei dipendenti con l’erogazione mensile della quota di TFR maturata.
Dal successivo periodo di paga di luglio 2018, i datori di lavoro dovranno quindi inibire le gestioni speciali relative a questo istituto e ripristinare i normali assoggettamenti. In particolare:

  • Il TFR maturando rimasto in regime di retribuzione differita deve essere nuovamente accantonato in azienda oppure versato al Fondo di Tesoreria, sulla base degli eventuali obblighi dell’azienda;
  • Il TFR che, per effetto di compilazione del modello TFR1 o TFR2, è forma di finanziamento della previdenza complementare, deve nuovamente essere veicolato alla forma di previdenza complementare cui il lavoratore è iscritto;
  • non competono più le misure compensative, sia fiscali che contributive, connesse alla liquidazione della Qu.I.R. e in denuncia Uniemens non deve più essere effettuata la connessa compilazione dell’elemento <Gestione TFR>. Si ricorda che le agevolazioni fiscali e contributive spettanti sono:
    • deducibilità dal reddito d’impresa, oltre che della quota di TFR maturato, anche di un importo aggiuntivo pari al 4% (per le imprese con meno di 50 addetti, 6%);
    • esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR;
    • riduzione degli oneri impropri (nella misura dello 0,28% dal 2014).

Datori di lavoro che accedono al finanziamento
Per i datori di lavoro che hanno fatto accesso al finanziamento assistito da garanzia, le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. avvengono con un differimento di tre mesi. Quindi, l’ultima liquidazione in busta paga della Qu.I.R. ha luogo con la busta paga di settembre 2018 (giugno 2018 + 3 mesi) in cui, appunto, viene messa in pagamento la quota di TFR maturata nel mese di giugno 2018.
Anche tali datori di lavoro, dalla competenza di luglio 2018, devono ripristinare i normali assoggettamenti:

  • Il TFR maturando rimasto in regime di retribuzione differita è nuovamente accantonato in azienda;
  • Il TFR che, per effetto di compilazione del modello TFR1 o TFR2, è diventato forma di finanziamento della previdenza complementare va veicolato alla forma cui il lavoratore è rimasto iscritto, secondo le ordinarie scadenze di versamento;
  • la misura compensativa connessa con la liquidazione della Qu.I.R., ossia l’esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo garanzia TFR, non compete più e in denuncia Uniemens non deve più essere effettuata la relativa compilazione dell’elemento .

Questi datori di lavoro, inoltre, devono procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia, rimborso che, per disciplina ordinaria, deve avvenire entro il 30 ottobre 2018, in base alle modalità e ai criteri stabiliti dall’apposito Accordo-quadro.

Fondo di Tesoreria
Per le aziende soggette all’obbligo di versamento del TFR maturando a favore del Fondo di Tesoreria, dal periodo di paga di Luglio 2018 sono ripristinati gli obblighi di versamento anche con riferimento al TFR maturando da parte di dipendenti optanti per la Qu.I.R.

Previdenza complementare
Terminando l’opzione per la Qu.I.R., da luglio 2018 non è più sospeso il versamento alla previdenza complementare della quota di TFR maturando: la quota andrà versata alla forma di previdenza complementare destinataria, unitamente agli eventuali contributi dovuti. Nel corso dei periodi di paga di efficacia dell’opzione Qu.I.R., la partecipazione alla forma pensionistica complementare è comunque proseguita senza interruzione sulla base:

  • della posizione individuale già maturata;
  • dell’eventuale contribuzione corrente posta a carico del lavoratore e/o a carico del datore di lavoro;

risultando inibito solo il versamento della quota di TFR maturando, perchè trasformata in Qu.I.R.
Riteniamo che il datore di lavoro o il lavoratore non siano obbligati a comunicare la ripresa del versamento del TFR all’ente di previdenza complementare di iscrizione. E’ comunque opportuno verificare eventuali note pubblicate dai singoli Fondi sui propri portali internet.

Anticipazioni TFR
Dalla competenza di luglio 2018, eventuali somme erogate a titolo di TFR devono essere inquadrate esclusivamente quali anticipazioni o acconti di TFR di cui all’art. 2120 c.c. Gli importi erogati devono subire gli assoggettamenti fiscali tipici delle erogazioni di anticipazioni e acconti di TFR.