Il decreto legislativo n. 175/2014 “ Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” entrato in vigore lo scorso 13 dicembre 2014, introduce nuovi obblighi in capo all’esportatore abituale e modifica gli obblighi e le sanzioni in capo ai loro fornitori.

Sono ora gli esportatori abituali, e non come prima i loro fornitori, ad essere obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematica, l’intenzione di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA.

Infatti, gli esportatori abituali devono preventivamente trasmettere, in via telematica (tramite Entratel/Fisconline o un intermediario abilitato), all’Agenzia delle Entrate il modello di “dichiarazione d’intento” appositamente approvato con le relative istruzioni.

Il fornitore dell’esportatore avrà l’obbligo di verificare, telematicamente, l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento all’agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore. Dovrà, inoltre, riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella Dichiarazione IVA annuale.

La nuova normativa delle dichiarazioni d’intento si applica alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.

A partire dal 12 febbraio 2015, scatta in via definitiva l’obbligo per l’esportatore di trasmettere le dichiarazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate e per il fornitore che ne riceve copia, unitamente alla copia della ricevuta, di riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. In sostanza, tutti gli esportatori che intendono effettuare acquisti senza IVA anche dopo l’11 febbraio 2015, dovranno comunque seguire le nuove modalità.

In allegato la notizia nel dettaglio.
Le sedi sono a disposizione per eventuali chiarimenti.