Come già comunicato a suo tempo, DL n. 2/12 ha introdotto alcune norme in materia di commercializzazione di sacchi per asporto di merci, norme che, integrandosi con disposizioni legislative precedenti di fatto proibiscono l’uso dei sacchetti di plastica monouso, definendo cosa si intende per sacchetto biodegradabile. Dal 2012, dunque, vengono considerate fuori legge tutte le vecchie buste di plastica, mentre l’obbligo di biodegradabilità veniva applicato ai sacchetti di spessore inferiore a 200 micron destinati al commercio alimentare e 100 micron ad altre merceologie.

La norma viene ad interessare solo i sacchetti e le buste di plastica “a perdere” e quindi non si applica alle borse e ai sacchetti che risultano essere riutilizzabili più di una volta.
In sintesi, a partire dall’ormai più che scorso 31 luglio 2012, non si possono più usare:

  • i vecchi sacchetti in polietilene (PE) che non sono biodegradabili e non sono compostabili;
  • finti nuovi sacchetti “ecologici” (oxodegradabili in polietilene) che non sono biodegradabili e compostabili;
  • nuovi sacchetti di plastica riciclata (non biodegradabile non compostabile).

Si potranno e/o dovranno invece usare:

  • i nuovi sacchetti biodegradabili e compostabili al 100%;
  • i sacchetti di carta;
  • le borse in cotone, juta, tessuto, carta di riso, in prolipropilene, anche in plastica riciclata o in plastica polietilene con uno spessore superiore a 200 micron e quindi riutilizzabili.

Il tutto, però, previa regolamentazione affidata ad un apposito decreto attuativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto che però non è mai stato emanato. Di fatti, dunque, le nuove norme – e le relative sanzioni – sono rimaste congelate. La legge n. 116/2014 ha però eliminato il vincolo del decreto attuativo, pertanto, dal 21 agosto 2014 (cioè dall’entrata in vigore della citata legge), la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto – e ricordato sopra – è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

Il rapporto previsto in caso di inadempienze verrà poi presentato alla Camera di Commercio della provincia nella quale è stata accertata la violazione.



Allegata Circolare CNA


Allegata posizione CNA Produzione