Dal 1 gennaio 2017 sarà operativo il “famigerato” decreto legge 127, quello che rende obbligatorio, “per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, la memorizzazione elettronica e la trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi”. Si tratta, in altre parole, dell’introduzione del Registro elettronico dei corrispettivi, rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare un provvedimento tecnico per descrivere nel dettaglio le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche relative all’invio dei dati, per individuare così le soluzioni in grado di minimizzare l’impatto della normativa sugli apparecchi distributori e garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati trattati.
L’analisi deve partire dai due obiettivi perseguiti dal decreto: l’aumento del livello di controllo sul vending e la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
Da questo punto di vista, la condizione necessaria è che le macchine di distribuzione siano abilitate a raccogliere i dati. Sotto questo profilo, i soggetti che sono già dotati di software gestionali si troveranno di fronte a una mole di modifiche tecnico-organizzative minori rispetto a chi non si è organizzato in quest’ambito.
Peraltro, va osservato come la conservazione dei dati di vendita e la rilevazione non avviene genericamente dal distributore automatico, ma specificatamente dal sistema di pagamento. Si tratta di un punto decisivo nell’organizzazione del processo di invio dati.
L’auspicio è che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate preveda l’elaborazione del file, la sua cifratura e l’invio dei dati di vendita automaticamente dal terminale o nel punto con copertura telematica più vicino da parte dell’addetto incaricato del rifornimento della macchina distributrice. In questo modo i costi “logistici” sarebbero ridotti al minimo. Inoltre, i dati “in chiaro” potrebbero essere utilizzati internamente nel controllo di gestione aziendale.
Ovviamente l’aggiornamento dell’anagrafica dei punti vendita sul server dell’Agenzia delle Entrate darà a cura delle imprese. Ciò consentirebbe di rispondere anche alle normative comunali e regionali di comunicazione d’installazione dei distributori, diminuendo così il carico di burocrazia gravante sulle spalle delle imprese del settore.
Sulla base di queste considerazioni possiamo prevedere alcuni casi che ci consentono di definire le difficoltà che i gestori si troveranno probabilmente ad affrontare.
Gestori dotati di software gestionali e palmari evoluti: saranno quelli che si troveranno alle prese con gli impatti minori, visto che dovranno curare solo la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafica (gestione del dato, cifratura e invio spetteranno alla società che fornisce i terminali o il software”.
Gestori dotati di software gestionali e strumenti di audit (senza collegamenti telematici) e gestori che rilevano di dati contabili basici): in questo caso sarà indispensabile prevedere l’adozione di terminali (anche semplici smartphone) per la rilevazione dati, con la verifica delle interfacce di comunicazione dei sistemi di pagamento).
Gestori che non rilevano alcun dato contabile: si tratta della situazione che richiederà il lavoro più oneroso, perché dovranno essere affrontate tutte le problematiche illustrate precedentemente.
ASSOGEPI-CNA è impegnata per cercare di individuare soluzioni informatiche che, a prezzi competitivi, cercheranno di rispondere alle necessità delle imprese associate.
Sarà cura dell’Associazione seguire l’evoluzione della normativa ed informare tempestivamente le aziende in quanto il legislatore ha sì già recepito le proposte delle imprese del settore vending, ma l’Agenzia delle Entrate, Ente preposto ai futuri controlli, non si è ancora formalmente espresso su quali sistemi di rilevamento e invio dati saranno da adottare.