È in corso di conversione il Decreto Legge relativo alla riscossione a messo ruolo relativa all’abolizione di Equitalia. Il decreto legge contiene diverse disposizioni di natura fiscale: una delle disposizioni contenute consente ai contribuenti di accedere ad una sanatoria dei debiti iscritti a ruolo affidati alla riscossone di Equitalia senza il pagamento delle sanzioni (cd. rottamazione dei ruoli). I ruoli definibili possono riguardare anche le ritenute alla fonte operate e non versate dai sostituti d’imposta, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi Inail non ancora saldati dai datori di lavoro. È comunque opportuno sottolineare che in sede di conversione in legge del decreto, la disciplina subirà modifiche: la Camera dei Deputati ha infatti già approvato alcuni emendamenti che ampliano la portata della “rottamazione”.
Fermo restando quindi che sarà necessario attendere la conversione in Legge del decreto, ecco di seguito alcune anticipazioni che tengono conto anche delle modifiche già apportate.

Ambito di applicazione
La disposizione agevolativa contenuta nell’art. 6 del D.L. 193/2016 riguarda i ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. I ruoli definibili possono riguardare: imposte dirette, IVA, tributi locali, ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta, contributi previdenziali, premi assicurativi Inail.
Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi dovuti per:

  • IVA sulle importazioni;
  • recupero degli aiuti di Stato;
  • pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada; sono invece oggetto di definizione agevolata gli interessi calcolati su tali sanzioni.

In caso di ruoli definibili, il debitore può estinguere il debito pendente senza pagare:

  • le sanzioni incluse nel ruolo stesso;
  • le eventuali sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali e assicurativi (es. Inps e Inail);
  • gli interessi di mora.

L’estinzione delle pendenze è quindi legata al pagamento:
a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
b) delle somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di:

  • aggio calcolato sulle somme di cui sopra (capitale e interessi). Non diventa quindi più dovuto l’aggio conteggiato sulle sanzioni;
  • rimborso delle spese per le procedure esecutive;
  • rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Procedura
Per accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, il debitore deve presentare un’apposita dichiarazione elaborata da Equitalia. Si tratta del modulo “DA1 – DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA”, disponibile sul sito internet dell’Agente della riscossione (http://www.gruppoequitalia.it/) e che trovate allegato alla presente.
Nella dichiarazione il debitore deve:
a) riportare i dati identificativi delle cartelle e dei ruoli di cui chiede la definizione agevolata;
b) indicare le modalità di pagamento prescelte (unica soluzione o rateale);
c) deve dichiarare, con riferimento ai ruoli indicati nel modulo, che non esistono giudizi pendenti o, se esistenti, deve assumere l’impegno a rinunciarvi.
Il modello di istanza evidenzia la possibilità di chiedere la definizione agevolata anche con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e agli avvisi di addebito dell’Inps, anche se non espressamente citati nella norma.

Il modulo può essere:

  • consegnato direttamente ad uno sportello di Equitalia (in caso di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente occorre compilare anche la delega alla presentazione contenuta nel modulo stesso);
  • inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o Pec) riportati nel modulo stesso, unitamente alla copia di un documento di identità.

La disciplina normativa contenuta nel decreto legge, prevede che il modulo debba essere presentato entro e non oltre il 23 gennaio 2017, ma uno degli emendamenti approvati dalla Camera sposta tale termine alla data del 31 marzo 2017. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto), Equitalia comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e i termini entro cui disporre il pagamento. Se il debitore, nel modulo, ha chiesto un pagamento a rate, Equitalia suddivide il debito nel numero di rate che sono state prescelte e indica la scadenza di ciascuna rata.

Pagamento rateale
Come anticipato, tramite il modello DA1, il debitore può optare per un pagamento rateale. Sulla base dell’emendamento approvato dalla Camera il pagamento è dilazionabile in un massimo di 5 rate ( attualmente il decreto legge contiene una previsione di 4 rate) e sulle rate successive alla prima si rende applicabile il tasso di interesse del 4,5% su base annua (art. 21, DPR n. 602/1973).
Il decreto non ha definito esclusivamente il numero massimo di rate ma anche i “pesi” applicabili alle stesse e i termini ultimi entro cui effettuarne il pagamento. A questo proposito è essenziale attendere la conversione in legge, visto che il dibattito sta apportando notevoli mofiche sotto questo profilo.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  • mediante bollettini precompilati, allegati alla comunicazione dell’agente della riscossione;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

L’estinzione delle pendenze si ha se il debitore salda integralmente e tempestivamente l’ammontare comunicato da Equitalia per la rottamazione dei ruoli.

Decadenza
In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non si perfeziona e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei relativi carichi. I versamenti effettuati in ottemperanza del processo di rottamazione sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto in origine e l’agente della riscossione prosegue nell’attività di recupero. In caso di decadenza, il pagamento è dovuto in unica soluzione, perché il debito non può più essere rateizzato.

Sospensione dei termini
A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei ruoli oggetto di richiesta di definizione agevolata. Con riferimento a questi ruoli l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può proseguire la procedura di recupero coattivo precedentemente avviata, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia già stata presentata istanza di assegnazione oppure non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei credito pignorati.

Dilazioni già in corso
In presenza delle condizioni soggettive e oggettive sopra illustrate, un debitore può presentare istanza di definizione agevolata anche quando abbia già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione purché, rispetto ai piani rateali in essere, risulti aver adempiuto a tutti i versamenti in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

In tal caso:

  • nella determinazione delle somme da versare a seguito della richiesta della definizione agevolata Equitalia tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
  • sono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i debiti previdenziali;
  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

Se, per effetto dei pagamenti parziali, il debitore ha già integralmente corrisposto l’ammontare che sarebbe dovuto in base alla definizione agevolata, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità ordinarie, ossia presentando nei termini il modulo DA1.
Come anticipato, per avere una visione completa della normativa sarà assolutamente necessario attendere la conversione in Legge del decreto. Solo dopo la conversione, CNA sarà a disposizione per le attività di consulenza e di assistenza alle imprese.