A decorrere dal 1 gennaio 2017, la c.d. legge Fornero, ha disposto l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Dal momento che l’iscrizione nelle liste di mobilità decorre dal giorno successivo alla data di licenziamento, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto viene meno la possibilità di iscrizione delle liste di mobilità dal 1° gennaio 2017 per effetto della relativa abrogazione. I lavoratori, licenziati a partire dal 31 dicembre 2016, potranno beneficiare a tale data ricorrendone i presupposti, esclusivamente dell’indennità di NASpI, anche se i licenziamenti sono conseguenti ad una procedura di licenziamento collettivo.
A decorrere al 1° gennaio 2017, oltre al venir meno della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, sono, inoltre, espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. A tal proposito, l’Inps ha precisato che gli incentivi attualmente in vigore, per l’anno 2016, si applicano alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016.
Alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che intervengono entro il 31 dicembre 2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle abrogate disposizioni.
Per meglio chiarire il concetto, l’Inps nella circolare n. 137/2012, propone i seguenti esempi:
- non spetterà l’incentivo per un’assunzione intervenuta il 1 gennaio 2017, anche se il lavoratore è stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016 ovvero anche se il lavoratore rimarrà titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016;
- se il datore di lavoro assume il 1 ottobre 2016 a tempo determinato per 6 mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto, stipulata dal 1/1/2017, non potrà più applicarsi l’incentivo previsto dall’abrogata disposizione
Di seguito, nella tabella si espone il quadro degli incentivi previsti per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Abrogazione delle liste di mobilità dal 1 gennaio 2017 | Dal 1 gennaio 2017 viene meno la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per effetto dell’abrogazione delle stesse. Conseguentemente:
Si ritiene, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 venga meno la possibilità di avvalersi della previsione contenuta dell’art. 29, D.Lgs. n. 81/2015. La norma dispone l’esclusione dall’ordinaria disciplina dei contratti a temine dei rapporti instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Quindi, le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate, dal 1° gennaio 2017, non potranno più godere, oltre che degli incentivi previsti per la mobilità anche dei vantaggi legati all’instaurazione di un rapporto a termine con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità (ad esmpio esclusione dai limiti numerici, non osservanza della pausa contrattuale di 20 giorni, esclusione dal computo di durata massima di 36 mesi). |
Assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2017 | L’incentivo all’assunzione non spetta neppure se il lavoratore assunto è iscritto nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2016 e rimane in godimento dell’indennità di mobilità oltre il 31 dicembre 2016. Ad esempio il lavoratore con più di 50 anni del Centro nord è iscritto nelle liste di mobilità il 31/03/2015, rimane titolare dell’indennità di mobilità per 24 mesi (fino al 28/02/2017). L’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata oltre il 31/12/2016. |
Assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 | Alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità continuano ad applicarsi gli incentivi attualmente in vigore. Per queste, l’incentivo spetta fino alla naturale scadenza prevista dalle disposizioni abrogate anche se il rapporto di lavoro si prolunga oltre il 31 dicembre 2016. Ad esempio, il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità entro il 31/10/2015 per la durata di 12 mesi, assunto in data 1/2/2016 a tempo determinato per 6 mesi e prorogato al 1/8/2016 per ulteriori 6 mesi. Il datore di lavoro avrà diritto agli sgravi fino al 30/01/2017, per complessivi 12 mesi. Lo stesso lavoratore è assunto al 1/2/2016 a tempo indeterminato, spettano gli incentivi per 18 mesi. In più, il datore di lavoro avrà diritto al contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. |
Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro iniziati entro il 31 dicembre 2016 |
L’incentivo alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro non spetta se interviene oltre il 31 dicembre 2016. Ad esempio, il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità entro il 31/10/2015 per la durata di 12 mesi è assunto a termine per 12 mesi dal 1/7/2016 al 30/06/2017. L’incentivo spetterà per complessivi 12 mesi. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avvenuta nel 2017 non potranno essere riconosciuti gli ulteriori 12 mesi di incentivi. Il datore di lavoro non avrà diritto all’ulteriore contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore |