Il decreto direttoriale del 3 febbraio 2016 istituisce il “Super bonus per la trasformazione di tirocini“.

L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) dal 1 marzo al 31 dicembre del 2016, un giovane dai 16 ai 29 anni che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio curriculare o extracurriculare nell’ambito della Garanzia giovani.
Si ricorda che nella Regione Emilia Romagna l’unica tipologia di tirocinio attivabile tramite il programma garanzia giovani è quella extracurriculare ed è rivolta a ragazzi di età compresa tra 18 e 24 anni.
Condizione per l’accesso al bonus è che il tirocinio sia stato avviato entro il 31 gennaio del 2016 e che il giovane interessato sia nella condizione di NEET (cioè, un giovane dai 16 ai 29 anni che non studi e non lavori).
Il decreto non precisa se il ragazzo debba avere svolto il tirocinio in garanzia giovani presso lo stesso datore di lavoro che procede all’assunzione. Si ritiene che, salvo diverse indicazioni, questo beneficio possa spettare anche ai datori di lavoro che procedono ad assumere ragazzi che hanno svolto tali tipologie di tirocini presso altre aziende.
In merito alle tipologie di assunzioni agevolabile il decreto cita le assunzioni a tempo indeterminato, senza specificare nulla in merito ai rapporti di apprendistato. Poiché anche i rapporti di apprendistato sono rapporti a tempo indeterminato, si ritiene essere agevolabile anche questa tipologia di assunzione.
L’importo del bonus è proporzionato alla fascia di profilazione del giovane (profilazione da 1 a 4) e varia da un minimo di 3mila a un massimo di 12mila euro (il super bonus ha un importo raddoppiato rispetto al bonus ordinario del programma garanzia giovani).

Si ricorda che la fruizione del bonus è subordinata al rispetto:

  • della normativa sul DURC interno;
  • alle condizioni previste dalla legge Fornero, ora confluite nel decreto legislativo sulle politiche attive (es. non violazioni dei diritti di precedenza);
  • del de minimis.

Per la fruizione si attendono le necessarie indicazioni INPS.
L’incentivo deve essere autorizzato dall’INPS nei limiti di un tetto di spesa (50milioni di euro) e la fruizione avverrà a conguaglio in Uniemens in 12 quote mensili di pari importo.
L’importo sarà ridotto solo nel caso di risoluzione anticipata entro i 12 mesi dalla stipula del contratto.
Il bonus è totalmente cumulabile con gli incentivi di natura contributiva non selettivi (es. esonero contributivo della legge di Stabilità per il 2016). Al contrario con gli incentivi selettivi è cumulabile nel tetto del 50% dei costi salariali.
Il “super bonus tirocini” deve essere fruito nei limiti del “de minimis” (massimale pari generalmente a 200mila euro nell’arco di tre anni).
Nel caso in cui il datore si collochi sopra questo importo (200mila euro nell’arco di tre anni), è possibile fruire del bonus nel caso in cui si determini un incremento occupazionale netto (condizione non richiesta nel caso di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa .
Come già previsto in relazione al bonus ordinario della garanzia giovani, è possibile applicare il super bonus anche oltre la soglia al sussistere della condizione dell’incremento occupazionale nel caso in cui il giovane abbia fino a 24 anni.

Se invece il giovane assunto ha più di 25 anni, oltre all’incremento occupazionale è richiesto anche uno dei seguenti requisiti soggettivi:

  • assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • assenza di un diploma di istruzione secondaria scolastica o di qualifica o di diploma dell’istruzione e formazione professionale regionale;
  • la mancanza di un’occupazione regolarmente retribuita entro due anni dal completamento della formazione a tempo pieno;
  • assunzione del giovane in settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna.