Nella seduta del 11 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il testo di due decreti che entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Particolarmente importanti sono le seguenti disposizioni inerenti il decreto sul testo organico delle forme contrattuali, tenuto conto degli immediati impatti operativi che la loro entrata in vigore comporterà:

  • Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.): a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più essere attivati . Quelli già in essere potranno invece proseguire fino alla loro scadenza. Restano in vigore le Collaborazioni coordinate continuative (art.409 del c.p.c.);
  • Limitazioni alle Co.co.co.: a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato, fatta eccezione per alcune situazioni particolari elencate nella legge;
  • Partite IVA: le limitazioni introdotte dalla riforma Fornero rimangono in vigore solo per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto;
  • Stabilizzazione delle Co.co.co/pro. e delle P.IVA: dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro potranno assumere a tempo indeterminato i soggetti con cui sono intercorsi rapporti contrattuali di tale genere, beneficiando dell’estinzione degli illeciti connessi all’eventuale erronea qualificazione del rapporto pregresso;
  • Associazioni in partecipazione con apporto anche di lavoro ( di solo lavoro o misto): dall’entrata in vigore del decreto non saranno più fattibili. Quelle già in essere sono fatte salve fino alla loro cessazione;
  • Buoni lavoro: elevato a 7.000 euro il tetto annuale dei buoni che il prestatore può complessivamente percepire. Confermato il limite di 2.000 euro per i committenti imprenditori e i professionisti. Reintrodotto il limite complessivo di 3.000 per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Obbligo per gli imprenditori ed i professionisti di acquistare i buoni solo in via telematica. Divieto di utilizzare i buoni nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi

Seguiranno approfondimenti.