Secondo le disposizioni regionali dell’Emilia-Romagna, a decorrere dal 18 maggio 2020 c’è la possibilità di attivare nuovi tirocini. In particolare, fino al termine dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della malattia da Coronavirus, la determina regionale stabilisce che:

  • è consentito l’avvio di nuovi tirocini presso soggetti ospitanti che fruiscono di Cassa Integrazione Straordinaria di cui al D.lgs. 148/2015 o Cassa Integrazione in Deroga di cui al decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, esclusivamente previo specifico accordo di cui all’art. 26 bis, comma 1, lett. C della legge regionale 17/2005;
  • per l’avvio di nuovi tirocini presso soggetti ospitanti che fruiscono di Cassa Integrazione Ordinaria o di Fondo d’Integrazione Salariale di cui al D.lgs. 148/2015 non è richiesto lo specifico accordo di cui all’art. 26 bis, comma 1, lett. C della legge regionale 17/2005;

La determina della Regione riprende la questione dei tirocini in presenza di ammortizzatore sociale. Si riporta di seguito la FAQ pubblicata dalla Regione:

Un’azienda che fruisce della cassa integrazione a seguito della sospensione dell’attività imposta dalle disposizioni di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID 19: Può ospitare nuovi tirocinanti?

Salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano l’attivazione di tirocini, possono essere avviati nuovi tirocini solo per attività per le quali i soggetti ospitanti non fruiscono di CIG straordinaria ai sensi del D.lgs. n. 148/2015 e CIG in deroga (considerata equivalente nell’ordinamento alla straordinaria). Non è richiesto accordo in caso di fruizione di CIG ordinaria o Fis.

L’interpretazione condivisa può essere così sintetizzata:

In caso di attività NON coincidente tra attività del tirocinio e attività in cassa integrazione, possiamo avviare un tirocinio ex novo senza accordo sindacale.

In caso di attività coincidente tra attività del tirocinio e cassa integrazione, si prospettano due casistiche:

  • in caso di cassa ordinaria è possibile attivare il tirocinio senza necessità dell’accordo sindacale;
  • in caso in cui l’azienda applichi invece una cassa in deroga o straordinaria può attivare il tirocinio previo accordo sindacale.

A questo proposito alleghiamo il documento da sottoscrivere ad opera del soggetto ospitante, necessario secondo disposizioni regionali per poter attivare nuovi tirocini.

Allegato:
Dichiarazione azienda