In risposta a una procedura di infrazione dell’Unione Europea, la Legge Europea-bis n. 161/2014, a partire dal 25.11.2014, modificherà gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, sulla valutazione dei rischi, in particolare intervenendo sui 90 giorni che il decreto prevede per l’elaborazione del DVR.

D.Lgs.81/08 D.Lgs. 81/08 modificato dalla L.161/2014
Costituzione nuova impresa: fare immediatamente la valutazione dei rischi e redigere Documento di valutazione dei rischi entro 90 giorni Costituzione nuova impresa: fare immediatamente la valutazione dei rischi e redigere Documento di valutazione dei rischi
Modifiche aziendali: fare immediatamente valutazione dei rischi ed entro 30 giorni rielaborare il Documento di valutazione dei rischi. Modifiche aziendali: fare immediatamente la valutazione dei rischi e rielaborare il Documento di valutazione dei rischi

Nel dettaglio :

  1. all’articolo 28 comma 3- bis :”In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento dei seguenti obblighi (art. 28, comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e comma 3) e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”:
    b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi ;
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
    La valutazione deve immediatamente contenere anche le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi, contenute nei titoli del decreto 81, successivi al I, relativi ai rischi specifici.
  2. all’articolo 29, comma 3: “Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. “

Sanzioni previste dal D.Lgs.81/08:
– E’ punito con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.

Per richiedere un preventivo è possibile compilare ed inviare ad ASQ SRL (società del sistema CNA che si occupa di Sicurezza/Ambiente) il modello di richiesta allegato.



Allegata Circolare ASQ CNA


Allegato modello di richiesta servizio