In risposta a una procedura di infrazione dell’Unione Europea, la Legge Europea-bis n. 161/2014, a partire dal 25.11.2014, modificherà gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, sulla valutazione dei rischi, in particolare intervenendo sui 90 giorni che il decreto prevede per l’elaborazione del DVR.
D.Lgs.81/08 | D.Lgs. 81/08 modificato dalla L.161/2014 |
Costituzione nuova impresa: fare immediatamente la valutazione dei rischi e redigere Documento di valutazione dei rischi entro 90 giorni | Costituzione nuova impresa: fare immediatamente la valutazione dei rischi e redigere Documento di valutazione dei rischi |
Modifiche aziendali: fare immediatamente valutazione dei rischi ed entro 30 giorni rielaborare il Documento di valutazione dei rischi. | Modifiche aziendali: fare immediatamente la valutazione dei rischi e rielaborare il Documento di valutazione dei rischi |
Nel dettaglio :
- all’articolo 28 comma 3- bis :”In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento dei seguenti obblighi (art. 28, comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e comma 3) e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”:
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi ;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
La valutazione deve immediatamente contenere anche le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi, contenute nei titoli del decreto 81, successivi al I, relativi ai rischi specifici. - all’articolo 29, comma 3: “Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. “
Sanzioni previste dal D.Lgs.81/08:
– E’ punito con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.
Per richiedere un preventivo è possibile compilare ed inviare ad ASQ SRL (società del sistema CNA che si occupa di Sicurezza/Ambiente) il modello di richiesta allegato.
Allegata Circolare ASQ CNA |
Allegato modello di richiesta servizio |
Ciao, sono bar105.ho bisogno di prenventino per tutti i documenti qui sotto Puoi farlo per me? Grazie. 1 Documento di Valutazione dei Rischi Formazione: 1. Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Basso Rischio, in capo al datore di lavoro . 1 2 Corso per Addetto al Pronto Soccorso Gruppo B . 3 Corso per Addetto Antincendio Basso Rischiodurata . 4a Corso per Lavoratore Sicurezza Basso Rischio . 4b Corso per Lavoratore Sicurezza Basso Rischio ONLINE . 5 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EMERGENZA COVID 19
Buongiorno, abbiamo inoltrato la sua richiesta a ASQ, la nostra società che offre questi servizi. La contatterà il prima possibile.
Grazie per averci scritto! Buona giornata