Con l’Ispettorato del Lavoro del 9 febbraio 2017 si chiariscono alcune questioni sulla conservazione dei dati tachigrafici in rapporto al Libro Unico del Lavoro.
Le registrazioni del tachigrafo, che servono anche a determinare l’orario di lavoro del personale mobile delle aziende di autotrasporto, sono da tenere obbligatoriamente per 12 mesi dalla data di utilizzazione.

Il Libro Unico del Lavoro prevede quindi la registrazione di una serie di dati relativi al rapporto di lavoro, tra cui l’orario.

È stato previsto che le registrazioni dell’orario lavorativo effettivamente svolto possano avvenire in un momento successivo rispetto al mese in questione, ma comunque entro 4 mesi dallo svolgimento.
La normativa lascia la possibilità di indicare ogni giorno la presenza del lavoratore inserendo questa indicazione con la lettera «P», ma ovviamente rispetto ai dati effettivi, c’è bisogno di una prova: i dischi e i dati scaricati dal tachigrafo che indicano in modo inconfutabile l’orario svolto.

Così il Libro Unico va aggiornato al massimo ogni quattro mesi, conservando come prova i dischi e i dati tachigrafici.
Tuttavia i dischi e dati tachigrafici in base alla normativa europea vanno conservati per almeno un anno dall’utilizzo e questa conservazione non ha niente a che vedere con l’altra relativa al Libro Unico.

In sintesi:

  • il Libro Unico del Lavoro va conservato per almeno 5 anni;
  • la registrazione dei dati relativi all’orario di lavoro del personale mobile deve essere compiuta entro 4 mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione;
  • la registrazione differita dell’orario di lavoro è consentita se si dispone di documenti che provano l’effettivo orario di lavoro;
  •  i dischi e i dati tachigrafici vanno conservati per un anno in adempimento dell’obbligo di conservazione della documentazione del personale mobile previsto dalla normativa europea.