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    CNA firma l’accordo per il rinnovo CCNL Area Acconciatura ed Estetica

    18 Ottobre 2022

    CNA insieme alle altre Organizzazioni Datoriali e Filcams-Cgil, Fisascat– Cisl, Uiltucs-Uil ha sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere scaduto il 30 giugno 2016.

    L’accordo si applica a circa 55mila imprese e oltre 125mila lavoratori e prevede un incremento a regime al livello 3° pari a 100,00 euro lordi sui minimi tabellari in due tranches: 70,00 euro dal 1° Ottobre 2022 e 30,00 euro dal 1° febbraio 2023.

    Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato riconosciuto un importo forfettario una tantum di 246,00 euro da erogare in tre tranche. La prima di 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022, la seconda di 100,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022, e la terza di 46,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023. Il CCNL scade il 31 dicembre 2022.

    “L’intesa raggiunta ribadisce il carattere centrale e univoco del CCNL nel settore quale unico strumento per assicurare omogenee condizioni di concorrenza per le imprese, offrendo al contempo strumenti normativi aggiornati per la proficua gestione del rapporto di lavoro” commenta Massimiliano Peri, presidente nazionale coordinatore di CNA Benessere e Sanità.

    Per Perlita Vallasciani, presidente nazionale di CNA Estetiste, “l’accordo si inserisce in un rinnovato clima di collaborazione per lo sviluppo del settore che prevede tra le altre cose l’impegno delle Parti Sociali a porre in essere soluzioni condivise per il contrasto all’illegalità e all’abusivismo”.

    Nella delegazione trattante per CNA erano presenti il presidente nazionale coordinatore di CNA Benessere e Sanità, Massimiliano Peri, la presidente nazionale di CNA Estetiste, Perlita Vallasciani; la coordinatrice nazionale di CNA Benessere e Sanità, Laura Cipollone; il responsabile del Dipartimento Relazioni sindacali, Maurizio De Carli; e Angelo Cicerone Ufficio Politiche contrattuali.

    Si riportano di seguito le novità a contenuto economico (incrementi retributivi, una tantum e bilateralità) e le prime informazioni a carattere normativo, disciplinate dal recente rinnovo contrattuale.

    Aumenti retributivi

    Gli aumenti economici definiti dal rinnovo contrattuale sono da corrispondere in due rate:

    • 1° ottobre 2022
    • 1° febbraio 2023

    Si riportano nelle successive tabelle, i nuovi minimi che ne conseguono.

    LivelliRetribuzione tabellare al 30 settembre 2022Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022Retribuzione tabellare dal 1° febbraio 2023
    11.395,991.476,821.511,46
    21.275,261.349,101.380,74
    31.209,001.279,001.309,00
    41.139,901.205,901.234,19

    Una tantum

    Ai soli lavoratori in forza alla data del 10 ottobre 2022 spetta un importo fortettario “una tantum” di € 246,00, a copertura del periodo di “vuoto contrattuale” compreso dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2022. Gli importi da corrispondere sono i seguenti:

    QualificheImporti una tantum
    Tutte eccetto apprendisti€ 246,00
    Apprendisti€ 172,20 (*)

    (*) Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo sarà erogato il 70% dell’importo totale dell’una tantum.

    L’una tantum deve essere erogata in tre rate così definite alle seguenti scadenze:

    • la prima, pari a € 100,00 (€ 70,00 per gli apprendisti) unitamente alle retribuzioni del mese di novembre 2022,
    • la seconda, pari a € 100,00 (€ 70,00 per gli apprendisti) unitamente alle retribuzioni del mese di dicembre 2022,
    • la terza, pari a € 46,00 (€ 32,20 per gli apprendisti) unitamente alle retribuzioni del mese di marzo 2023.

    I valori di una tantum indicati in tabella vanno commisurati all’anzianità di servizio maturata nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2016 ed il 30 settembre 2022. L’importo di una tantum sarà proporzionalmente ridotto per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

    L’importo di una tantum attribuito a ciascun lavoratore avente diritto non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

    Eventuali importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum”. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza e cesseranno di essere corrisposti dal 1° ottobre 2022.

    In caso di interruzione di rapporto di lavoro nel periodo 11 ottobre 2022- 28 febbraio 2023, l’una tantum spettante o residua deve essere liquidata unitamente all’ultima retribuzione utile.

    Dal punto di vista normativo si evidenzia in particolare l’aggiornamento della “classificazione del personale” che con riferimento al 1° livello per le imprese di estetica ha introdotto la figura del Make up Artist e l’istituzione di una commissione tecnica per l’aggiornamento della classificazione del personale.

    È stata, inoltre, aggiornata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante alla luce del D. Lgs. 81/2015.

    Analoga azione di aggiornamento è stata condotta con riferimento al contratto a termine, ove sono state introdotte ulteriori causali per rinnovi e proroghe del contratto a tempo determinato. Nello specifico sono state individuate ulteriori specifiche esigenze e condizioni rispetto a quelle previste per legge, per le quali è possibile prorogare o rinnovare il contratto a tempo determinato dopo la scadenza dei primi 12 mesi, ossia: “esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale”.

    Bilateralità

    Le Parti Sociali hanno recepito l’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 sulla bilateralità. Pertanto, con le retribuzioni del mese di ottobre 2022, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità passa dagli attuali 7,65 euro mensili per dodici mensilità a 11,65 euro mensili per dodici mensilità.

    Esprimiamo soddisfazione per l’Accordo raggiunto che consentirà di sostenere la corretta applicazione del CCNL in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per le imprese dei settori rappresentati.

    Le sedi CNA sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

    Tag:  Angelo Cicerone,  CCNL Acconciatura ed Estetica,  CNA Benessere e Sanità,  Laura Cipollone,  Massimiliano Peri,  Maurizio De Carli,  Perlita Vallasciani

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