Dal 1° gennaio 2015 è diventato applicativo il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra: al via, quindi, misure più stringenti per il contenimento, il controllo e il rilevamento delle perdite dalle apparecchiature e nuove divieti di commercio e uso di questi gas. Di fatto, oggi i gas flourati necessari al funzionamento degli impianti di condizionamento possono essere acquistati solo da chi è iscritto la registro Fgas e ha frequentato l’apposito corso di formazione.

Entrato in vigore il 9 giugno 2014, è diventato applicativo a decorrere dal 1 gennaio 2015. Cosa cambia? Viene esteso l’ambito di applicazione ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati e vengono introdotti requisiti aggiuntivi per la tenuta dei registri.

Nello specifico, per gli addetti al recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, all’articolo 6 la normativa prevede quanto segue: “le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
a) i numeri dei certificati degli acquirenti;
b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.”

L’Art. 6 obbliga le società che forniscono gas refrigeranti a verificare il possesso dell’Attestato F-Gas da parte del soggetto che acquista il gas R134a e di registrarne i riferimenti – numero attestato – su apposito registro, unitamente a tipologia e quantità di gas acquistato.

Art. 8 – Recupero
“Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati secondo quanto disposto all’Articolo 10, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti”.
“Il recupero di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature di condizionamento d’aria di veicoli stradali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate”.
“Ai fini del recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, solo le persone fisiche in possesso almeno di un attestato di formazione ai sensi dell’Articolo 10, paragrafo 2, sono ritenute adeguatamente qualificate”.
Per gli addetti al recupero di gas fluorurati da camion refrigerati e da rimorchi frigoriferi sarà presentato un quesito alle competenti autorità in materia, teso a chiarire se sia necessario il patentino frigoristi obbligatorio per le apparecchiature fisse (Reg. 303/2008). A nostro parere, per gli autoriparatori è sufficiente aver frequentato il corso di cui al Reg. 307/2008 sull’aria condizionata.

Per tutti gli impianti di condizionamento mobili non inclusi nella Direttiva 2006/40/CE (come per esempio i bus e comunque tutti i veicoli di trasporto su strada), sarà necessario conseguire l’attestato previsto per gli automezzi nel Reg. 307/2008.

Comunque per questi dubbi c’è il tempo per avere i chiarimenti necessari, anche perché il regime sanzionatorio fino al 2017 non entrerà in vigore.