Con il DL 50/2017, è stato ridotto il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’iva su acquisti e importazioni e il termine entro il quale è possibile registrare le fatture di acquisto. Queste nuove disposizioni sono applicabili alle fatture relative al 2017.

Riduzione dei termini per la detrazione

È stato ridotto il termine entro cui è possibile detrarre l’Iva relativa a beni e servizi acquistati o importati (modifica all’art.19, c.1 DPR 633/72). È ora previsto che la detrazione possa essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
In base alla normativa precedente, la detrazione poteva invece essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Esempio: Acquisto effettuato nel 2017.
La detrazione è ora consentita al più tardi nella Dichiarazione Iva relativa al 2017 (da presentare entro il 30/4/2018). In base alla normativa precedente la detrazione sarebbe stata consentita al più tardi con la dichiarazione Iva relativa al 2019 (da presentare entro il 30/4/2020)

Il nuovo termine per operare la detrazione dell’Iva riguarda le fatture emesse nel 2017, anno in cui è entrata in vigore la nuova norma.
Le fatture relative agli anni precedenti (esempio: 2015, 2016) seguono invece la “vecchia” disciplina e l’Iva ad esse relativa può continuare ad essere detratta al più tardi con la dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Questa precisazione emerge dal testo dell’audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4/5/2017, a commento del DL 50/2017.

Riduzione dei termini di registrazione degli acquisti

È stato ridotto anche il termine entro il quale è possibile registrare le fatture di acquisto sui registri Iva (modifica all’art.25, c.1 DPR 633/72). È ora previsto che la registrazione debba essere fatta entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. In ogni caso il termine per esercitare la detrazione Iva è sempre da effettuare al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, indipendentemente dai termini più ampi di registrazione della fattura.

Esempio: Soggetto con liquidazioni Iva mensili che riceve il 30/1/2018 una fattura datata 31/12/2017.
La fattura può essere registrata fino al 30/4/2019 (termine per presentare la dichiarazione Iva relativa al 2018, anno di ricezione della fattura). La detrazione può però essere operata al più tardi nella Dichiarazione Iva relativa al 2017 (anno in cui il diritto è sorto, dato che la fattura è datata 2017).
Nota: Anche se la registrazione della fattura avviene dopo il 16/1/2018 (termine per effettuare il versamento della liquidazione Iva relativa a dicembre) la detrazione dell’Iva può essere effettuata nella dichiarazione Iva relativa al 2017. È quindi legittimo che la detrazione sia effettuata in Dichiarazione Iva e non nelle liquidazioni Iva relative al 2017.

Le sedi CNA sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.