GAL

Con lo scopo di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con i commi 20-22 dell’art.1 Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) è stato previsto un esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali di competenza del 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 per:

  • i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS (sostanzialmente artigiani/commercianti, professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, coltivatori diretti, coloni, mezzadri);
  • i professionisti iscritti agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs.30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;

Il decreto attuativo, pubblicato il 27 luglio 2021 a firma congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Finanze, ha fissato le condizioni oggettive di reddito, fatturato e regolarità contributiva e soggettive (non hanno diritto all’esonero i titolari di pensioni dirette e/o di contratto di lavoro subordinato) per beneficiare dell’esonero.

Non sono compresi nell’esonero i premi dovuti all’INAIL ed i contributi integrativi dovuti dai professionisti.

È importante sottolineare che l’esonero non pregiudicherà né il monte contributi, né il diritto alla pensione poiché, per coloro in regola con il DURC, sarà accreditata la c.d. contribuzione figurativa.

Le modalità per la presentazione della domandascadenza 30 settembre 2021saranno comunicate direttamente dall’INPS in una Circolare che attendiamo a breve, insieme al rilascio della procedura telematica per la predisposizione e l’invio delle istanze.

A questo proposito comunichiamo a tutti i soggetti interessati che CNA ha già effettuato i dovuti controlli per individuare i potenziali beneficiari.

Qualora l’attesa circolare INPS dovesse contenere delle nuove indicazioni o modifiche rispetto al decreto interministeriale, ci sarà comunque l’opportunità di chiedere il rimborso della contribuzione di quanto versato da coloro che hanno deciso di pagare il 20/08 p.v. pur avendo i requisiti per beneficiare dell’esonero.