La Regione Emilia Romagna ha definito la possibilità per la riattivazione di tirocini sospesi per emergenza COVID-19 a decorrere dal 18 maggio 2020. In particolare, fino al termine dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, la determina regionale stabilisce che:

  • la sospensione dei tirocini può essere prolungata qualora non sia possibile la ripresa immediata presso il soggetto ospitante;
  • permane la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza;
  • non sarà possibile la ripresa dei tirocini o l’avvio di nuovi tirocini in presenza qualora non sia possibile per il soggetto ospitante garantire il rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali di sicurezza previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività e/o qualora i soggetti coinvolti non siano disponibili alla ripresa o all’avvio del tirocinio in presenza;
  • sono confermate le modalità di svolgimento dei tirocini con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante.

A questo proposito, ecco i documenti da sottoscrivere ad opera del soggetto ospitante, tirocinante ed ente promotore necessari per la riattivazione dell’attività dei tirocini:

La Regione Emilia Romagna ha inoltre chiarito che, in caso di riattivazione dei tirocini, la CO obbligatoria di proroga per il recupero del periodo di sospensione verrà inviata:

  • entro 5 giorni dalla ripresa del tirocinio, in caso di scadenza del tirocinio prevista durante il periodo di sospensione (cioè entro 5 gg da quando riparte);
  • entro 5 giorni dalla scadenza del tirocinio, in caso di scadenza del tirocinio in data successiva alla data di ripresa (cioè entro 5 gg dalla fine prevista);

La determina della Regione riprende la questione dei tirocini in presenza di ammortizzatore sociale. Si riporta di seguito la FAQ pubblicata dalla Regione:

Un’azienda che fruisce della cassa integrazione a seguito della sospensione dell’attività imposta dalle disposizioni di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID 19:

Deve interrompere i tirocini attualmente ospitati?
I tirocini già avviati presso soggetti ospitanti che successivamente fruiscono di CIG straordinaria, in deroga, ordinaria o FIS non devono essere interrotti per tale motivo; in caso di tirocinio già avviato presso soggetto ospitante che fruisce di Cassa Integrazione Guadagni le cui attività siano integralmente sospese o, in caso di sospensione parziale, siano sospese le attività equivalenti a quelle del tirocinio, il tirocinio resta sospeso. In caso di riduzione di orario che coinvolga anche il tutor del tirocinante, occorre valutare se la presenza residua del tutor stesso gli consente di seguire il tirocinante nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

Per quanto riguarda l’indennità finanziata della quale hanno diritto i tirocinanti sospesi, riportiamo FAQ della Regione in cui si specifica che le modalità e l’erogazione sono in corso di definizione.

Sono previsti sostegni a favore delle persone impegnate in tirocinio che hanno dovuto sospendere il proprio progetto a causa delle misure finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica?
La Giunta regionale ha stanziato 7 milioni di euro per sostenere le persone inserite in tirocini extra curriculari. Nella consapevolezza che la sospensione comporta necessariamente l’impossibilità di ricevere l’indennità di partecipazione prevista dalle norme, attraverso queste risorse sarà riconosciuto un contributo economico forfettario una tantum per sostenere le persone che erano già impegnate in tali percorsi formativi e di orientamento, prima delle disposizioni nazionali e regionali che ne hanno imposto la sospensione, e salvo i casi in cui, invece, sia stato possibile proseguire le attività con modalità a distanza.

Sono in corso di predisposizione le procedure per garantire la corresponsione di tali risorse nei tempi più celeri. Seguiranno aggiornamenti in proposito, così come per l’avvio dei nuovi tirocini.

 

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