A partire da sabato 01 luglio 2017, inizierà a decorrere il periodo dei saldi estivi secondo quanto disposto dalla D.G. N. 725/11 e D.G. N. 1899/16 – Regione Emilia Romagna.
È stato deciso che le vendite di fine stagione si svolgeranno:
Per il periodo estivo, dal primo sabato del mese di luglio per successivi 60 giorni, dunque il periodo che va da sabato 01 luglio a martedì 29 agosto compreso;
Per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l’epifania, per i successivi 60 giorni per il periodo invernale. I saldi anche dopo il 5 gennaio, ma non si può superare la data del 4 marzo.
Ai sensi della delibera della Giunta Regionale 1780/2013 del 2/12/13, l’obbligo della comunicazione di inizio saldi al Comune è abrogata.
Si ricorda ancora una volta che il prezzo da esporre al consumatore deve riportare le seguenti modalità:
- PREZZO NORMALE DI VENDITA;
- SCONTO O RIBASSO SUL PREZZO NORMALE;
- PREZZO NETTO DI VENDITA.
Inoltre:
- La pubblicità deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
- È obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
- Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
- Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
- Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
- È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
- Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
- È vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
Per quanto riguarda le vendite promozionali straordinarie, si ricorda che:
- Comunicazione al Comune: non necessaria per legge, ma un eventuale regolamento comunale (polizia urbana, esercizi di vicinato, ecc.) la può prevedere
- Quando effettuarle: possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno, per periodi di tempo limitati (va indicata la data di inizio e di conclusione)
- Quali prodotti sottoporre a promozione: tutti o una parte dei prodotti merceologici e vanno separati quelli soggetti a promozione dagli altri
- Condizioni di vendita: favorevoli, reali ed effettive
- Prezzo da indicare: prezzo normale di vendita, percentuale di sconto e prezzo attuale di vendita
Si specifica che le vendite promozionali non si possono effettuare nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione (dal 01 al 30 giugno) per i prodotti di: Abbigliamento e loro accessori; Calzature; Biancheria intima; Pelletteria; Tessuti; Arredamento.
In caso di violazione del divieto, possono scattare i controlli della Polizia municipale con la relativa irrogazione di una sanzione pecuniaria.