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Lavoratori autonomi sport e spettacolo, obbligo assicurativo INAIL

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori autonomi dello spettacolo e dello sport, iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello spettacolo, sono assoggettati all’obbligo assicurativo INAIL.

Il nuovo obbligo assicurativo – che grava unicamente in capo ai committenti – ricorre indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro si qualifichi come di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o come lavoro autonomo.

In estrema sintesi e senza pretesa di esaustività:

1) i soggetti assoggettati all’obbligo assicurativo sono:

2) i soggetti obbligati tenuti al versamento dei premi sono invece:

Da notare che i committenti devono iscrivere all’INAIL anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali per i quali, viceversa, l’obbligazione contributiva pensionistica è a carico del soggetto medesimo. In questo caso è il committente che deve assicurare il soggetto e non il lavoratore che deve provvedere in proprio.

Solo il 16 febbraio scorso è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale attuativo dell’obbligo e appena da pochi giorni l’INAIL ha fornito le indicazioni operative. In base a queste ultime, in sede di prima applicazione, i committenti che occupano i lavoratori sopraindicati hanno l’obbligo entro il 18 marzo di:

Dove invece la posizione assicurativa sia già aperta e il rischio di pertinenza sia presente, il committente potrà limitarsi a ricomprendere i salari nella denuncia annuale dell’autoliquidazione a febbraio 2023.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso le sedi CNA.

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