A decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori autonomi dello spettacolo e dello sport, iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello spettacolo, sono assoggettati all’obbligo assicurativo INAIL.

Il nuovo obbligo assicurativo – che grava unicamente in capo ai committenti – ricorre indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro si qualifichi come di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o come lavoro autonomo.

In estrema sintesi e senza pretesa di esaustività:

1) i soggetti assoggettati all’obbligo assicurativo sono:

  • i lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo;
  • i lavoratori autonomi esercenti attività musicale;
  • i lavoratori in regime di esenzione nelle esibizioni musicali;
  • i lavoratori che prestano:
    • attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
    • attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo

2) i soggetti obbligati tenuti al versamento dei premi sono invece:

  • i committenti e le imprese per cui svolgono le prestazioni i lavoratori autonomi;
  • gli enti accreditati o le amministrazioni pubbliche che organizzano le attività retribuite di insegnamento o di formazione;
  • i soggetti pubblici o privati per cui vengono espletate le prestazioni remunerate di carattere promozionale;
  • i committenti dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali e dei lavoratori in regime di esenzione nelle esibizioni musicali.

Da notare che i committenti devono iscrivere all’INAIL anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali per i quali, viceversa, l’obbligazione contributiva pensionistica è a carico del soggetto medesimo. In questo caso è il committente che deve assicurare il soggetto e non il lavoratore che deve provvedere in proprio.

Solo il 16 febbraio scorso è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale attuativo dell’obbligo e appena da pochi giorni l’INAIL ha fornito le indicazioni operative. In base a queste ultime, in sede di prima applicazione, i committenti che occupano i lavoratori sopraindicati hanno l’obbligo entro il 18 marzo di:

  • presentare una denuncia di iscrizione qualora non siano in possesso di nessuna posizione assicurativa territoriale attiva presso l’Istituto;
  • presentare una denuncia di variazione, qualora la posizione sussista ma non vi sia la voce di tariffa di pertinenza per l’attività esercitata dai lavoratori autonomi dello spettacolo.

Dove invece la posizione assicurativa sia già aperta e il rischio di pertinenza sia presente, il committente potrà limitarsi a ricomprendere i salari nella denuncia annuale dell’autoliquidazione a febbraio 2023.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso le sedi CNA.