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Memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi

Dal 1° luglio 2019 le imprese con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro avranno l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri. Per tutte le altre imprese l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2020.

La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere effettuata, tramite appositi “registratori telematici”. L’invio è effettuato giornalmente nel momento della chiusura giornaliera del registratore. In alternativa, la memorizzazione e trasmissione telematica può essere effettuata mediante apposita “procedura web”, utilizzabile anche su dispositivi mobili, messa a disposizione nell’area riservata sul sito dell’agenzia delle entrate. Ad oggi, però, la procedura Web dell’agenzia delle entrate non è ancora stata pubblicata, quindi non si conoscono le modalità tecniche e i possibili utilizzi gestionali.

La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale.
Al cliente dovrà essere rilasciato il cosiddetto “documento commerciale” che, se comprensivo del codice fiscale o partita iva dell’acquirente, sarà un documento valido ai fini fiscali per:

Il documento commerciale deve riportare:

Cosa fare per le imprese che documentano i propri corrispettivi con le ricevute fiscali?

Le imprese che registrano “corrispettivi”, comprese quelle che emettono la ricevuta fiscale, dovranno dotarsi dell’apposito registratore telematico oppure attendere che l’agenzia metta a disposizione l’apposita procedura WEB.

Segnaliamo tuttavia che, qualora le imprese emettano fattura nei confronti dei propri clienti, sia privati consumatori che operatori economici, potranno continuare ad utilizzare le ricevute fiscali per documentare la prestazione eseguita alla quale seguirà fattura elettronica.

Se la prestazione è incassata nel momento dell’ultimazione, è possibile alternativamente:

  1. Emettere ricevuta fiscale dalla quale risultino i dati del prestatore, del committente, la descrizione dell’operazione, la data e il corrispettivo incassato con l’annotazione segue fattura. Entro la fine del mese si dovrà emettere fattura elettronica “differita”.
  2. Emettere fattura elettronica “immediata” e, in attesa di inviare la fattura tramite SDI, rilasciare al cliente apposita “quietanza” che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale (la quietanza può essere costituita dalla ricevuta fiscale con dicitura “segue fattura”).

Se la prestazione NON è incassata nel momento dell’ultimazione della prestazione, si continuerà ad emettere la ricevuta fiscale non riscossa e poi, entro il termine del pagamento, si dovrà emettere fattura elettronica.

OPERAZIONI ESONERATE DALLA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
In questa prima fase di applicazione sono state esonerate, dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, le seguenti operazioni:

Si ricorda che le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi Iva e ad essere certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale (tranne i casi in cui esiste l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale).

Le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione fiscale elencate nell’art. 2 DPR 696/1996:

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