Dal 1° luglio 2019 le imprese con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro avranno l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri. Per tutte le altre imprese l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2020.

La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere effettuata, tramite appositi “registratori telematici”. L’invio è effettuato giornalmente nel momento della chiusura giornaliera del registratore. In alternativa, la memorizzazione e trasmissione telematica può essere effettuata mediante apposita “procedura web”, utilizzabile anche su dispositivi mobili, messa a disposizione nell’area riservata sul sito dell’agenzia delle entrate. Ad oggi, però, la procedura Web dell’agenzia delle entrate non è ancora stata pubblicata, quindi non si conoscono le modalità tecniche e i possibili utilizzi gestionali.

La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale.
Al cliente dovrà essere rilasciato il cosiddetto “documento commerciale” che, se comprensivo del codice fiscale o partita iva dell’acquirente, sarà un documento valido ai fini fiscali per:

  • La deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
  • La deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche;
  • L’emissione della fattura differita.

Il documento commerciale deve riportare:

  • Data e ora emissione
  • Numero progressivo
  • Ditta denominazione o ragione sociale nome e cognome dell’emittente
  • Partita iva dell’emittente
  • Ubicazione dell’esercizio
  • Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
  • Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
  • Codice fiscale o partita iva dell’acquirente, obbligatorio solo se si vuole dare validità fiscale al documento.

Cosa fare per le imprese che documentano i propri corrispettivi con le ricevute fiscali?

Le imprese che registrano “corrispettivi”, comprese quelle che emettono la ricevuta fiscale, dovranno dotarsi dell’apposito registratore telematico oppure attendere che l’agenzia metta a disposizione l’apposita procedura WEB.

Segnaliamo tuttavia che, qualora le imprese emettano fattura nei confronti dei propri clienti, sia privati consumatori che operatori economici, potranno continuare ad utilizzare le ricevute fiscali per documentare la prestazione eseguita alla quale seguirà fattura elettronica.

Se la prestazione è incassata nel momento dell’ultimazione, è possibile alternativamente:

  1. Emettere ricevuta fiscale dalla quale risultino i dati del prestatore, del committente, la descrizione dell’operazione, la data e il corrispettivo incassato con l’annotazione segue fattura. Entro la fine del mese si dovrà emettere fattura elettronica “differita”.
  2. Emettere fattura elettronica “immediata” e, in attesa di inviare la fattura tramite SDI, rilasciare al cliente apposita “quietanza” che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale (la quietanza può essere costituita dalla ricevuta fiscale con dicitura “segue fattura”).

Se la prestazione NON è incassata nel momento dell’ultimazione della prestazione, si continuerà ad emettere la ricevuta fiscale non riscossa e poi, entro il termine del pagamento, si dovrà emettere fattura elettronica.

OPERAZIONI ESONERATE DALLA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
In questa prima fase di applicazione sono state esonerate, dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, le seguenti operazioni:

  • le operazioni già NON soggette all’obbligo di certificazione fiscale elencate nell’art. 2 DPR 696/1996;
  • i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento e servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione effettuati nei confronti di privati);
  • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito per le quali il biglietto di trasporto assolve alla funzione di certificazione fiscale e alle loro operazioni collegate e connesse
  • le operazioni per le quali non c’è l’obbligo di emettere fattura, effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi relativi al 2018 sono uguali o inferiori all’1% del volume di affari relativo al 2018;
  • le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo, di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Si ricorda che le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi Iva e ad essere certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale (tranne i casi in cui esiste l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale).

Le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione fiscale elencate nell’art. 2 DPR 696/1996:

  • le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  • le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
  • le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, primo comma, del DPR 633/72;
  • le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del DPR 633/72, se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;
  • le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
  • le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
  • le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
  • le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
  • le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
  • le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
  • le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, primo comma, punto6, del DPR 633/1972;
  • le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
  • le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
  • le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
  • le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
  • le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, informa itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  • le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
  • le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  • le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
  • le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
  • le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  • le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie esimili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
  • le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
  • le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
  • le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
  • le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 , nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bisdella legge 6 febbraio 1992, n. 66 ;
  • le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
  • le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
  • le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
  • le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
  • le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni (tra queste rientrano anche le operazioni di commercio elettronico indiretto);
  • le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 della legge 9 febbraio1963, n. 59 , se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 34, quarto comma, del DPR 633/1972 ;
  • le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
  • le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste;
  • le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’articolo 4della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;
  • le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito;
  • operazioni dell’Associazione italiana della Crocerossa previste nel D.M. 4 marzo 1976;
  • operazioni del settore delle telecomunicazioni previste nel D.M. 13 aprile 1978;
  • operazioni di enti concessionari di autostrade previste nel D.M. 20 luglio 1979
  • operazioni di esattori comunali e consorziali previste nel D.M. 2 dicembre 1980;
  • somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (DM 16 dicembre 1980);
  • somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento (D.M 16 dicembre 1980);
  • operazioni di società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati traporti nazionali (D.M 22 dicembre 1980);
  • operazioni di enti e società di credito e finanziamento (D.M. 26 luglio 1985);
  • operazioni per l’utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine (D.M 19 settembre 1990).