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Le ultime novità in tema di etichettatura

Il Consiglio dei Ministri ai sensi delle disposizioni dell’art. 5 L.12 Agosto 2016/n.170 detta più comunemente legge comunitaria (legge di delegazione europea 2015) ha approvato sotto forma di decreto legislativo un provvedimento che introduce di nuovo l’obbligo della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento in etichetta, soprattutto nel caso in cui non coincide con la ragione sociale del produttore e/o confezionatore ossia quando compare soltanto l’indicazione del commercializzatore.

La normativa previgente vale a dire il D.Lgs 109/92 e successive modificazioni prevedeva l’indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione; il regolamento 1169/11 UE aveva cancellato l’obbligo.

Questo decreto una volta pubblicato sulla G.U. (e ciò non è ancora avvenuto) reintroduce predetto obbligo, ma è vincolato solo alla merce che circola in Italia in quanto per i prodotti alimentari destinati al solo mercato europeo l’indicazione dello stabilimento di produzione può essere tranquillamente omessa in quanto l’art. 9 del Regolamento 1169/11 UE non lo prevede.

Vediamo in sintesi gli aspetti essenziali di tale provvedimento di legge.

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 16 D.Lgs 108/92 e smi (per tale parte ancora in vigore) devono essere indicati anche:

  1. Denominazione dell’alimento;
  2. Gli ingredienti con evidenzia nelle sostanze allergeniche;
  3. Ragione sociale del produttore/confezionatore;
  4. Dicitura che consenta l’identificazione del lotto di appartenenza.

Si sottolinea che la sede dello stabilimento in questione si identifica con la località e indirizzo dello stabilimento stesso. Se la località permette l’immediata identificazione dello stabilimento si può omettere l’indirizzo completo.

L’indicazione dello stabilimento di produzione può essere non indicata:

La motivazione delle disposizioni elencate è soggetta ad una sanzione amministrativa da 3000 a 24000€uro.
In tal caso si applica la sanzione ridotta di 1/3 del massimo o il doppio del minimo secondo il principio più favorevole al Reo, ex L. 689/81.

Le disposizioni di legge hanno effetto dal centoventesimo giorno dalla sua entrata in vigore, una volta pubblicate sulla G.U. CNA ha richiesto che i 120 giorni diventino 180.

I prodotti etichettati o immessi sul mercato in modo difforme a quanto richiesto dalle disposizioni del decreto possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte sempre entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Ulteriori notizie in merito, soprattutto per quanto concerne la data di pubblicazione sulla G.U., saranno fornite in seguito.

Per maggiori informazioni contattare:

Giovanni Flori
Responsabile CNA Alimentare
Mail: flori@mo.cna.it
Tel. 059/418563

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