Il Consiglio dei Ministri ai sensi delle disposizioni dell’art. 5 L.12 Agosto 2016/n.170 detta più comunemente legge comunitaria (legge di delegazione europea 2015) ha approvato sotto forma di decreto legislativo un provvedimento che introduce di nuovo l’obbligo della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento in etichetta, soprattutto nel caso in cui non coincide con la ragione sociale del produttore e/o confezionatore ossia quando compare soltanto l’indicazione del commercializzatore.

La normativa previgente vale a dire il D.Lgs 109/92 e successive modificazioni prevedeva l’indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione; il regolamento 1169/11 UE aveva cancellato l’obbligo.

Questo decreto una volta pubblicato sulla G.U. (e ciò non è ancora avvenuto) reintroduce predetto obbligo, ma è vincolato solo alla merce che circola in Italia in quanto per i prodotti alimentari destinati al solo mercato europeo l’indicazione dello stabilimento di produzione può essere tranquillamente omessa in quanto l’art. 9 del Regolamento 1169/11 UE non lo prevede.

Vediamo in sintesi gli aspetti essenziali di tale provvedimento di legge.

  • È obbligatorio inserire in etichetta dei prodotti preconfezionati (pre imballati) destinati al consumatore finale la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento se è diverso da quello di produzione stesso.
  • Gli alimenti preconfezionati destinati non al consumatore finale bensì ad altre lavorazioni o a fasi precedenti la vendita al consumatore finale possono riportare l’indicazione dello stabilimento di produzione nei documento commerciali accompagnatori.

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 16 D.Lgs 108/92 e smi (per tale parte ancora in vigore) devono essere indicati anche:

  1. Denominazione dell’alimento;
  2. Gli ingredienti con evidenzia nelle sostanze allergeniche;
  3. Ragione sociale del produttore/confezionatore;
  4. Dicitura che consenta l’identificazione del lotto di appartenenza.

Si sottolinea che la sede dello stabilimento in questione si identifica con la località e indirizzo dello stabilimento stesso. Se la località permette l’immediata identificazione dello stabilimento si può omettere l’indirizzo completo.

L’indicazione dello stabilimento di produzione può essere non indicata:

  • Se coincide con la sede e l’indirizzo del produttore o del confezionatore ai sensi delle disposizioni dell’art. 9 Regolamento 1169/11.
    Pertanto se compare la ragione sociale e indirizzo/stabilimento del produttore/confezionatore in quanto è lui stesso anche il commercializzatore, in tal caso nell’etichetta del prodotto è superfluo indicare una seconda volta la sede dello stabilimento stesso.
  • Per quei prodotti di origine animale per cui è previsto il riconoscimento ex Reg.nto 853/2004 CE o la bollatura sanitaria.
  • Quando compare il marchio che contenga anche la sede dello stabilimento di produzione.

La motivazione delle disposizioni elencate è soggetta ad una sanzione amministrativa da 3000 a 24000€uro.
In tal caso si applica la sanzione ridotta di 1/3 del massimo o il doppio del minimo secondo il principio più favorevole al Reo, ex L. 689/81.

Le disposizioni di legge hanno effetto dal centoventesimo giorno dalla sua entrata in vigore, una volta pubblicate sulla G.U. CNA ha richiesto che i 120 giorni diventino 180.

I prodotti etichettati o immessi sul mercato in modo difforme a quanto richiesto dalle disposizioni del decreto possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte sempre entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Ulteriori notizie in merito, soprattutto per quanto concerne la data di pubblicazione sulla G.U., saranno fornite in seguito.

Per maggiori informazioni contattare:

Giovanni Flori
Responsabile CNA Alimentare
Mail: flori@mo.cna.it
Tel. 059/418563