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Lavoro, compensazioni F24 bloccate nei profili a rischio

L’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2018 che, per contrastare le indebite compensazioni di crediti d’imposta, consente all’Agenzia di sospendere, per un periodo di 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 al fine di verificare la presenza di eventuali profili di rischio. Con il provvedimento sono stati definiti i criteri e le modalità che l’Agenzia delle Entrate deve utilizzare per la sospensione dei modelli F24.

Decorrenza
Le disposizioni avranno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.
Criteri utilizzati per il controllo dei modelli F24 presentati telematicamente tramite Entratel e Fisconline
I criteri che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per selezionare in via automatizzata deleghe di versamento contenenti compensazioni da considerare a rischio e che determineranno il “blocco” di tutte le operazioni di versamento e di compensazione contenute riguardano:

I modelli F24 da sottoporre a controllo saranno selezionati in «via automatizzata», mentre le verifiche sul rischio saranno effettuate dalle strutture territorialmente competenti delle Entrate.

Non pare vi siano particolari limitazioni alle tipologie di debiti/crediti che possono far scattare la sospensione atteso che verranno utilizzate informazioni rese disponibili anche da altri enti pubblici.

E’ probabile che l’eventuale controllo preventivo potrebbe ricadere su contribuenti che in passato erano incappati in indebite compensazioni.

Si rammenta che la relazione accompagnatoria alla legge di bilancio 2018 aveva elencato, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie oggetto di verifica:

Procedura di sospensione
Le Entrate hanno definito l’iter che avrà luogo in caso di “sospensione” della delega trasmessa attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline. Innanzitutto, la sospensione riguarderà l’intero contenuto della delega di pagamento e verrà comunicata con inoltro di una apposita “ricevuta” al soggetto che ha inviato l’F24, con indicazione della data in cui la stessa ha termine (comunque, non superiore a 30 giorni dalla data di invio del modello F24), indicando anche la “motivazione” dello scarto. E’ chiaro che, in questo caso, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 “scartato” si considereranno “non eseguiti”.

Per regolarizzare il conseguente omesso/tardivo versamento, si potrà eventualmente fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Si rammenta, infatti, quanto precisato dai funzionari delle Entrate nel corso di Telefisco 2018 in merito ad un F24 “respinto”, perché il credito è inesistente o non spettante: “si ritiene che la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento”. Quindi, in caso di scarto del modello F24 con la compensazione, si dovrà presentare nuovamente la delega di pagamento applicando le sanzioni ridotte da ravvedimento, mentre è chiara l’inapplicabilità della sanzione per indebita compensazione in quanto la stessa non è avvenuta.

Se, a seguito delle verifiche effettuate, il credito risulterà invece correttamente valorizzato, la delega di pagamento si considererà effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
Nel provvedimento viene, inoltre, specificato che:

Le sedi sono a disposizione per i chiarimenti del caso.

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