L’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2018 che, per contrastare le indebite compensazioni di crediti d’imposta, consente all’Agenzia di sospendere, per un periodo di 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 al fine di verificare la presenza di eventuali profili di rischio. Con il provvedimento sono stati definiti i criteri e le modalità che l’Agenzia delle Entrate deve utilizzare per la sospensione dei modelli F24.

Decorrenza
Le disposizioni avranno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.
Criteri utilizzati per il controllo dei modelli F24 presentati telematicamente tramite Entratel e Fisconline
I criteri che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per selezionare in via automatizzata deleghe di versamento contenenti compensazioni da considerare a rischio e che determineranno il “blocco” di tutte le operazioni di versamento e di compensazione contenute riguardano:

  • tipologia dei debiti pagati;
  • tipologia dei crediti compensati;
  • coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  • dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, riguardanti i soggetti indicati nel modello F24 (contribuente ed eventuale soggetto co-obbligato);
  • analoghe precedenti compensazioni effettuate dai soggetti indicati nel modello F24;
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo

I modelli F24 da sottoporre a controllo saranno selezionati in «via automatizzata», mentre le verifiche sul rischio saranno effettuate dalle strutture territorialmente competenti delle Entrate.

Non pare vi siano particolari limitazioni alle tipologie di debiti/crediti che possono far scattare la sospensione atteso che verranno utilizzate informazioni rese disponibili anche da altri enti pubblici.

E’ probabile che l’eventuale controllo preventivo potrebbe ricadere su contribuenti che in passato erano incappati in indebite compensazioni.

Si rammenta che la relazione accompagnatoria alla legge di bilancio 2018 aveva elencato, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie oggetto di verifica:

  • utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
  • compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
  • crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Procedura di sospensione
Le Entrate hanno definito l’iter che avrà luogo in caso di “sospensione” della delega trasmessa attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline. Innanzitutto, la sospensione riguarderà l’intero contenuto della delega di pagamento e verrà comunicata con inoltro di una apposita “ricevuta” al soggetto che ha inviato l’F24, con indicazione della data in cui la stessa ha termine (comunque, non superiore a 30 giorni dalla data di invio del modello F24), indicando anche la “motivazione” dello scarto. E’ chiaro che, in questo caso, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 “scartato” si considereranno “non eseguiti”.

  • non subirà l’addebito dell’eventuale “saldo positivo” del modello F24 sul conto indicato nel file telematico;
  • potrà eventualmente richiedere l’annullamento della delega di pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • potrà inviare all’Agenzia gli elementi informativi ritenuti necessarie per “sbloccare” la delega sospesa. Questi elementi saranno utilizzati dall’Agenzia ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.

Per regolarizzare il conseguente omesso/tardivo versamento, si potrà eventualmente fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Si rammenta, infatti, quanto precisato dai funzionari delle Entrate nel corso di Telefisco 2018 in merito ad un F24 “respinto”, perché il credito è inesistente o non spettante: “si ritiene che la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento”. Quindi, in caso di scarto del modello F24 con la compensazione, si dovrà presentare nuovamente la delega di pagamento applicando le sanzioni ridotte da ravvedimento, mentre è chiara l’inapplicabilità della sanzione per indebita compensazione in quanto la stessa non è avvenuta.

Se, a seguito delle verifiche effettuate, il credito risulterà invece correttamente valorizzato, la delega di pagamento si considererà effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

  • in caso di F24 a saldo “zero”, con apposita ricevuta, l’Agenzia comunicherà al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
  • in caso di F24 con saldo “positivo”, l’Agenzia invierà la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
Nel provvedimento viene, inoltre, specificato che:

  • restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l’ambito di applicazione dell’obbligo di presentazione dei modelli F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
  • i criteri selettivi e la procedura illustrata «saranno applicati, ove compatibili», anche ai residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento; questo ambito è quello in cui ancora può operare il sostituto d’imposta con riferimento alla fruizione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle ritenute alla fonte e al recupero di somme/benefici anticipati ai dipendenti; sembra potersi presumere che, per i sostituti d’imposta, l’applicazione della procedura di blocco sarà eventuale e/o successivamente adattata alle specificità dei differenti canali di presentazione della delega di versamento;
  • restano invece ferme le specifiche disposizioni vigenti che prevedono il controllo preventivo, in fase di elaborazione dei modelli F24, dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta;
  • a decorrere dal 29 ottobre 2018 (data di avvio delle disposizioni del provvedimento), i modelli F24 utilizzati per il pagamento di debiti iscritti a ruolo devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, “pena il rifiuto della delega di pagamento con il conseguente mancato perfezionamento del versamento di tutti i debiti riportati in tale delega.

Le sedi sono a disposizione per i chiarimenti del caso.