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Sistri, le nuove disposizioni introdotte dal “Milleproroghe”

La legge di conversione del decreto Milleproroghe in parte modifica le disposizioni sulle proroghe del Sistri. È stato confermato lo slittamento fino al 31 dicembre 2016 dell’applicazione del “doppio regime” e delle sanzioni per la violazione delle regole di funzionamento del Sistri.

Questo significa che fino a tale data rimarrà l’obbligo di utilizzare i formulari, il registro di carico e scarico dei rifiuti e di presentare il MUD. Si applicheranno solo le sanzioni riguardanti formulari, registri e MUD nella formulazione preesistente l’ultimo correttivo del TU ambientale. Restano inoltre applicabili le sanzioni relative all’obbligo di iscrizione al Sistri e di pagamento del relativo contributo, che però, in sede di conversione in legge, vengono ridotte del 50% fino al 31 dicembre 2016. I nuovi importi delle sanzioni applicabili vanno ora da 7.750 a 46.500 euro per i rifiuti pericolosi.

TABELLE CONTRIBUTI PRODUTTORE: IMPORTI

impresa/ente produttore con un numero di dipendenti/addetti complessi vi superiori a 10: contributo per ogni unità locale

ADDETTI per unità locale CONTRIBUTO
fino a 10 120 euro
da 11 a 50 180 euro
da 51 a 250 300 euro
da 251 a 500 500 euro
oltre 500 800 euro
ADDETTI per unità locale QUANTITATIVI ANNUI CONTRIBUTO
da 1 a 5 fino a 200 kg 50 euro
da 1 a 5 oltre 200 kg e fino a 400 kg 60 euro
da 6 a 10 fino a 400 kg 60 euro

INDICAZIONI DAL SITO SISTRI

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

La scadenza del pagamento contributo Sistri è il 30/4/2016:

IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427

Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
− contributo SISTRI/anno 20nn;
− il codice fiscale dell’Operatore;
− il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.

Comunicazione avvenuto versamento: in seguito al D.M. 24/04/2014, la comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite «gestione azienda» (quindi accedendo con la chiavetta USB Sistri).

Estremi pagamento:

Si ricorda che è sanzionato solo il mancato pagamento e non la mancata comunicazione dello stesso.

Nei casi di prima iscrizione, gli operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.

Ricordiamo i soggetti tenuti obbligatoriamente all’iscrizione al Sistri (vedi sito):

1. ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

2. ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO
Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

3. TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.

4. GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

5. NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI
Si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011 ss.mm.ii.

6. OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

7. TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5.

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