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Modificato il regime IVA per l’applicazione del “bollino calore pulito”

L’Agenzia delle Entrate della Regione Emilia-Romagna, rispondendo ad un quesito inerente il trattamento fiscale applicabile ai fini dell’Iva alla tariffa relativamente alla cessione del segno identificativo (bollino calore pulito), aveva espresso il parere che il bollino assegnato dall’impresa di manutenzione al Responsabile di Impianto andasse assoggettato ad IVA.

Con un più recente parere, formulato con la risposta n. 141/2018, l’Agenzia delle Entrate ha però modificato tale orientamento, chiarendo che la tariffa corrisposta per l’acquisizione dei segni identificativi (bollino calore pulito) esula dal campo di applicazione dell’Iva. Secondo l’interpretazione fornita, tale condizione trova validità:

Quindi l’acquisizione del bollino “calore pulito” NON COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’IVA, né quando il bollino viene acquisito dal manutentore presso l’Organismo di Accreditamento ed Ispezione, né quando il bollino viene ceduto dal manutentore al responsabile di impianto.

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