L’Agenzia delle Entrate della Regione Emilia-Romagna, rispondendo ad un quesito inerente il trattamento fiscale applicabile ai fini dell’Iva alla tariffa relativamente alla cessione del segno identificativo (bollino calore pulito), aveva espresso il parere che il bollino assegnato dall’impresa di manutenzione al Responsabile di Impianto andasse assoggettato ad IVA.

Con un più recente parere, formulato con la risposta n. 141/2018, l’Agenzia delle Entrate ha però modificato tale orientamento, chiarendo che la tariffa corrisposta per l’acquisizione dei segni identificativi (bollino calore pulito) esula dal campo di applicazione dell’Iva. Secondo l’interpretazione fornita, tale condizione trova validità:

  • sia quando il contributo per l’acquisizione del bollino viene corrisposto dal manutentore:
    – direttamente ad un Ente pubblico (laddove l’Autorità competente non abbia delegato alla riscossione un organismo esterno),
    – ad una società in-house, delegata dall’Autorità competente a ricoprire il ruolo di organismo esterno,
    – ad una società di diversa natura, delegata dall’Autorità competente a ricoprire il ruolo di organismo esterno,
  • sia quando il contributo per l’acquisizione del bollino viene corrisposto dal Responsabile di impianto al manutentore, che provvede ad applicarlo al rapporto di controllo.

Quindi l’acquisizione del bollino “calore pulito” NON COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’IVA, né quando il bollino viene acquisito dal manutentore presso l’Organismo di Accreditamento ed Ispezione, né quando il bollino viene ceduto dal manutentore al responsabile di impianto.