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Fatture elettroniche, nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre. L’importo dell’imposta di bollo da versare sarà reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’Area Riservata di ciascun soggetto passivo Iva.
Il pagamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato:

Le modifiche introdotte si applicano alle fatture elettroniche (B2B/B2C e Fattura PA) emesse dal 1° gennaio 2019. Per queste fatture non sarà quindi possibile assolvere all’imposta di bollo in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quest’ultima modalità e tempistica rimane in vigore per i documenti informatici diversi dalla fattura elettronica e quindi per gli atti, i documenti e i registri in formato elettronico emessi e utilizzati durante l’anno, per i quali quindi nulla cambia.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2019 dovrà quindi essere versata entro le seguenti scadenze:

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