Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre. L’importo dell’imposta di bollo da versare sarà reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’Area Riservata di ciascun soggetto passivo Iva.
Il pagamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato:

  • tramite il servizio presente nell’Area Riservata di ciascun soggetto passivo Iva con addebito su conto correte bancario o postale;
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Le modifiche introdotte si applicano alle fatture elettroniche (B2B/B2C e Fattura PA) emesse dal 1° gennaio 2019. Per queste fatture non sarà quindi possibile assolvere all’imposta di bollo in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quest’ultima modalità e tempistica rimane in vigore per i documenti informatici diversi dalla fattura elettronica e quindi per gli atti, i documenti e i registri in formato elettronico emessi e utilizzati durante l’anno, per i quali quindi nulla cambia.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2019 dovrà quindi essere versata entro le seguenti scadenze:

  • 23/4/2019 (il periodo 20/4-22/4 è festivo) per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019;
  • 22/7/2019 (il 20/7 è sabato) per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2019;
  • 21/10/2019 (il 20/10 è domenica) per le fatture emesse nel terzo trimestre 2019;
  • 20/1/2020 per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2019.