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Decreto Sostegni, le novità sul fronte lavoro

Il Decreto-Legge “Sostegni” pubblicato il 22 marzo ha introdotto alcune novità anche per ciò che riguarda la legislazione del lavoro. In particolare, sono state istituite nuove settimane di ammortizzatori sociali, è stato prorogato il blocco dei licenziamenti e sono state previste proroghe selettive, è stato disciplinato il rinnovo dei contratti a termine. Ecco, nel dettaglio, il nostro approfondimento:

Ammortizzatori sociali

Il decreto ha istituito nuove settimane di ammortizzatori sociali:

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. Le domande possono essere presentate per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

La trasmissione dei dati per il calcolo e la liquidazione delle prestazioni a pagamento diretto, anche con la modalità anticipata, nonché all’accredito della contribuzione figurativa è effettuata tramite il flusso telematico denominato UNIEMENS-CIG.

I trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto sia mediante conguaglio delle prestazioni nelle denunce contributive mensili.

Il trattamento di CISOA – Cassa integrazione del settore agricolo, è concesso per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1/4/2021 e il 31/12/2021.

Blocco dei licenziamenti

In materia di licenziamenti economici la norma prevede la proroga del blocco generalizzato fino al 30 giugno 2021 e l’introduzione di un blocco selettivo per il successivo lasso temporale fino al 31 ottobre 2021.

Fino al 30 giugno 2021 è previsto il blocco “generalizzato” per tutti i settori, dal 1/7/2021 al 31/10/2021 il blocco è riferito ai datori di lavoro che beneficiano dell’assegno ordinario (FIS – FSBA ) o dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga o di  CISOA.

Il blocco del licenziamento non si applica nelle seguenti ipotesi:

Proroga-rinnovo dei contratti a termine

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro potranno:

La deroga è applicabile “ex novo”, senza cioè tenere conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

I datori di lavoro potranno quindi farvi ricorso anche per gli stessi lavoratori che sono già stati impiegati con un contratto a termine “Jolly”, in applicazione della normativa previgente.

Occorrerà tuttavia sempre prestare attenzione al rispetto del limite di durata massimo complessivo di 24 mesi che dovrà ancora essere computato sommando la durata di tutti i rapporti a termine già intercorsi con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale, anche se in applicazione della deroga “Jolly”.

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