Il Decreto-Legge “Sostegni” pubblicato il 22 marzo ha introdotto alcune novità anche per ciò che riguarda la legislazione del lavoro. In particolare, sono state istituite nuove settimane di ammortizzatori sociali, è stato prorogato il blocco dei licenziamenti e sono state previste proroghe selettive, è stato disciplinato il rinnovo dei contratti a termine. Ecco, nel dettaglio, il nostro approfondimento:

Ammortizzatori sociali

Il decreto ha istituito nuove settimane di ammortizzatori sociali:

  • Cassa Integrazione Ordinaria per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1/4/2021 e il 30/6/2021;
  • Assegno ordinario (FIS – FSBA) o CIG in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1/4/2021 e il 31/12/2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. Le domande possono essere presentate per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

La trasmissione dei dati per il calcolo e la liquidazione delle prestazioni a pagamento diretto, anche con la modalità anticipata, nonché all’accredito della contribuzione figurativa è effettuata tramite il flusso telematico denominato UNIEMENS-CIG.

I trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto sia mediante conguaglio delle prestazioni nelle denunce contributive mensili.

Il trattamento di CISOA – Cassa integrazione del settore agricolo, è concesso per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1/4/2021 e il 31/12/2021.

Blocco dei licenziamenti

In materia di licenziamenti economici la norma prevede la proroga del blocco generalizzato fino al 30 giugno 2021 e l’introduzione di un blocco selettivo per il successivo lasso temporale fino al 31 ottobre 2021.

Fino al 30 giugno 2021 è previsto il blocco “generalizzato” per tutti i settori, dal 1/7/2021 al 31/10/2021 il blocco è riferito ai datori di lavoro che beneficiano dell’assegno ordinario (FIS – FSBA ) o dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga o di  CISOA.

Il blocco del licenziamento non si applica nelle seguenti ipotesi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività’, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività’ che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo. A detti lavoratori è, comunque riconosciuto il trattamento di NASpI;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Proroga-rinnovo dei contratti a termine

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro potranno:

  • per una sola volta, rinnovare o prorogare i contratti a termine senza necessità della causale;
  • per una durata massima di 12 mesi, fermo restando il rispetto del limite di durata complessivo di 24 mesi (o maggiore se previsto dal contratto collettivo applicato in azienda).

La deroga è applicabile “ex novo”, senza cioè tenere conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

I datori di lavoro potranno quindi farvi ricorso anche per gli stessi lavoratori che sono già stati impiegati con un contratto a termine “Jolly”, in applicazione della normativa previgente.

Occorrerà tuttavia sempre prestare attenzione al rispetto del limite di durata massimo complessivo di 24 mesi che dovrà ancora essere computato sommando la durata di tutti i rapporti a termine già intercorsi con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale, anche se in applicazione della deroga “Jolly”.