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Decreto Cura Italia, le principali misure per le aziende del comparto casa in materia di appalti pubblici

EDILIZIA

Art. 91 del nuovo Decreto Legge introduce due disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici:

L’art. 91 stabilisce: all’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”»

Pertanto, si prevede la possibilità di escludere la responsabilità del debitore (Impresa) in caso di inadempienze contrattuali dovute al rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19 di cui al D.L. 6/2020 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

Riguarda più specificatamente i contratti pubblici e nella specie l’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che viene integrato prevedendo che l’erogazione dell’anticipazione del 20% sul prezzo contrattuale è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza secondo quanto previsto dal codice appalti. La modifica introdotta, consentirà alle imprese di ottenere la liquidità immediata, necessaria per velocizzare l’inizio delle prestazioni appaltate.

In definitiva Il Decreto Legge, quindi, prevede che le Stazioni appaltanti possono concedere anticipi ai fornitori per le consegne urgenti.

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza): Prevista la sospensione dei termini per tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e quella del 15 aprile 2020. In tale contesto rientrano:

Inoltre tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Rientrano tra questi:

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni): Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per interventi di efficientamento energetico, nei Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, beneficiari dei contributi di cui al presente comma, tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020 sono prorogati di sei mesi.

INSTALLAZIONI E IMPIANTI

Art. 91
Per le imprese del settore impiantistico che si trovano ad operare in cantieri pubblici o privati qualora vi dovessero essere ritardi oppure omessi adempimenti, relativamente al periodo di emergenza sanitaria, si potrà invocare l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al DL 6/2020 (Misure urgenti per contenimento e gestione emergenza Covid-19). Prevede inoltre la possibilità di richiedere ed ottenere la sospensione dei lavori nell’attuale fase invocando l’eventuale carenza di mascherine – già identificata come DPI necessario – qualora all’interno del cantiere fosse oggettivamente impossibile mantenere la distanza di 1 metro.

Art. 103
Saranno prorogate 15 giugno 2020 le scadenze di “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020″ tra cui appunto la certificazione f-gas, tutte le abilitazioni obbligatorie che consentono di fare appalti pubblici, installazione e manutenzione di impianti f-gas (per quest’ultimo aspetto, la circolare del Ministero dell’Ambiente numero 20460 del 23/03/2020 lo ha confermato).

L’interpretazione di CNA è che anche l’attestazione SOA va sicuramente considerata come un atto abilitativo e pertanto rientra in questo campo di applicazione.

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